Con la sentenza n. 4522 del 2016, la Corte di Cassazione, in tema di diritto alla riscossione degli utili risultanti dal bilancio di esercizio, torna ad affermare il principio secondo cui, nelle società di capitali, il diritto individuale del singolo azionista a conseguire l'utile di bilancio sorge soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l'erogazione ai soci, mentre, prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l'assemblea sociale impiegare diversamente gli utili o anche rinviarne la distribuzione all'interesse della società.
Ai sensi dell'art. 2433 c.c., comma 1, non è, pertanto, configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell'assemblea - in sede approvativa del bilancio - la facoltà di disporne l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa società.
A mente di tale pronuncia, analogo discorso deve essere svolto in relazione al diritto del socio a far valere la pretesa violazione dei principi di chiarezza e veridicità del bilancio.
Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 c.c., comma 2, è illecito, ed è di conseguenza nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato. Tale ipotesi può considerarsi verificata, sia quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, sia in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere ogni informazione che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
“Il diritto del socio ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende, quindi, solo dalla frustrazione dell'aspettativa, dal medesimo socio vantata, alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma può nascere anche dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni - destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio, emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira”.
Da tali premesse si evince, pertanto, che il socio ha diritto ad impugnare la delibera solo quando egli possa essere, in concreto, indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero quando, per l'alterazione od incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione.
Cosa è una start-up innovativa?
Avere un’idea potenzialmente funzionale e ad alto valore tecnologico, potrebbe costituire oggi un’opportunità di realizzazione personale, giuridicamente tutelata e fortemente mossa dal desiderio meritocratico.
La definizione start-up innovativa nasce dalla volontà di un legislatore intenzionato a introdurre nel nostro ordinamento un quadro normativo volto alla creazione di un contesto in cui si incentivi la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, con l’obiettivo di instaurare una nuova cultura imprenditoriale e una base maggiormente propensa allo sviluppo innovativo, dove concetti quali mobilità sociale e attrazione per talenti in Italia e capitali dall’estero sono tanto primari quanto necessari per arrivare diritti all’obbiettivo.
Normativa di settore e requisiti per la costituzione
Con l'emanazione dell'art. 25 del D.L. 179/2012 coordinato con la L. di conversione n. 221/2012, si attua l’inserimento nel nostro ordinamento giuridico della normativa contenente disposizioni in materia di start-up innovative.
Al secondo comma dell’art. 25 della suddetta legge sono enunciati i requisiti formali e sostanziali che permettono la qualificazione di un’impresa come start-up innovativa. Ma, se dal punto di vista formale ci limiteremo per ora solo a specificare che essa può assumere le vesti di un qualsiasi tipo di società di capitali (da s.p.a. a s.r.l., anche nella forma semplificata o a 1 euro, passando per s.a.p.a. e società cooperativa) purché venga rispettato il divieto di non quotare le azioni o quote rappresentative del capitale sociale su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, sul versante opposto si pone il problema di andare ad individuare tutta una serie di ulteriori prerogative senza le quali non vi è il binomio impresa/start-up.
Oltre a dover essere residente in Italia oppure in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che abbia una sede produttiva od una filiale in Italia, la società deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 60 mesi, non deve distribuire o aver distribuito utili, non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d'azienda o di ramo d’azienda e, per finire, il suo totale del valore della produzione annua, dal secondo anno, non può varcare il tetto massimo dei cinque milioni di euro.
Ad un anno di distanza dalla normativa di riferimento, l'art. 9, comma XVI, lett. a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 apporta una rilevante novità di corporale governance che prevede la soppressione del requisito di detenzione da parte dei soci, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, della maggioranza delle azioni o quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria. Altro dovere tipico dei soci in sede di costituzione riguarda la precisazione dell’oggetto sociale: esclusività o prevalenza dello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Quale tipo di società si combina meglio con la start-up?
Come precedentemente menzionato, nulla vieta ai soci di decidere liberamente quale forma di società di capitali adottare, ribadendo però l’importante ed unico limite della non quotazione delle azioni o quote rappresentative del capitale sociale in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
Approfondiamo adesso le singole alternative che si presentano agli occhi dell’assemblea dei soci, analizzando opportunamente vantaggi e rischi connessi a ciascuna di esse.
Prima fra tutte vi è la S.r.l. (società a responsabilità limitata) che grazie alla flessibilità nel sistema di gestione e al risparmio dei costi si inserisce al primo posto tra i tipi di società maggiormente utilizzate. Il collegio sindacale, ora richiesto tassativamente solo in caso di bilancio consolidato, sorge qualora siano gli stessi soci a volerlo. Così come sono loro a stabilire il tipo di governance da impiegare. Infatti l’amministrazione può prevedere sia un amministratore unico, sia un c.d.a., senza lasciare fuori un’amministrazione pluripersonale congiuntiva o disgiuntiva.
L’ampio riconoscimento dell’autonomia privata dei soci si riversa anche nella possibilità di prevedere diritti particolari a favore degli stessi che attribuiscano specifiche prerogative patrimoniali ed amministrative secondo quanto disposto dal co. 3 dell’art. 2468 c.c.
Il lato economico non va trascurato, visto che il capitale minimo previsto dalla legge di 10.000 euro meglio si attaglia ad attività in fase embrionale, quale è una start-up innovativa.
A partire dal 2013 è possibile ricorrere anche alla forma della S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata), nota per l’unico e solo vantaggio (forse) di poter essere costituita con un capitale sociale compreso tra un minimo di almeno 1 euro ed una cifra inferiore di 10.000 euro. Inoltre se non fosse per parte del nome, poco o nulla ha della più famosa e vantaggiosa S.r.l.
A differenza di quest’ultima, di fatti, nella S.r.l.s. l’atto costitutivo è organizzato secondo un modello predefinito contenente dati essenziali e clausole inderogabili che comportano la scomparsa del beneficio della personalizzazione, il fulcro della S.r.l.
Ciò nonostante, quanto detto non è sufficiente perché si ricorra al tipo in esame. La legge richiede l’ulteriore limite della costituzione di sole persone fisiche: un vincolo del genere potrebbe risultare fatale per imprese che, come le start-up, necessiterebbero di un vasto potere di scelta dei partner d’investimento.
Cedere la propria quota a soggetti diversi da persone fisiche sembrerebbe adesso lecito. Ne da conferma una recente Nota ministeriale la quale precisa che, perché ciò avvenga, è necessario eliminare la definizione “semplificata” nella denominazione sociale e munirsi di un vero e proprio statuto. In breve la S.r.l.s. deve trasformarsi in S.r.l.
Benchè il decreto competitività (D.l. 91/2014) abbia ridotto di gran lunga la soglia minima per la sua costituzione, da 120.000 euro a 50.000 euro, la tipologia S.p.A. resta sempre l’opzione più gravosa. Non realizzandosi quella forte propensione alla malleabilità degli organi sociali che caratterizza il tipo S.r.l., la corporale governance è qui inderogabile.
Anche il favore dell’attribuzione di diritti particolari in capo ai singoli soci decade. Le singole partecipazioni sono del tutto prive di collegamento con i soci in quanto tali e richiedono ora la creazione di speciali categorie di azioni in luogo della diretta assegnazione agli stessi.
Work-for-equity
Il Decreto Crescita 2.0 D.L. n. 179 del 2012 introduce il work-for-equity, vale a dire la forma alternativa di remunerazione che consente ad amministratori, collaboratori e dipendenti continuativi di start-up innavotive di partecipare al capitale dell’impresa aiutandole, così, a superare lo scoglio della difficoltà nel trovare profili altamente qualificati per impossibilità di retribuzione di mercato.
Inserendo tale clausola nello statuto, le neo-imprese sono esenti dal corrispondere stipendi che sposterebbero a distanza di tempo il pareggio economico e gli obiettivi aziendali e d’altra parte permettono ai prestatori d’opera di partecipare al rischio imprenditoriale: in cambio della prestazione d’opera già effettuata o futura, ricevono in cambio strumenti finanziari partecipativi, azioni o quote ed entrano a far parte del capitale sociale godendo del successo dell’impresa, o subendo le passività in caso di insuccesso.
Tuttavia, la caratteristica più conveniente rileva dal punto di vista fiscale: attribuendo azioni, quote o strumenti finanziari nel contesto del work-for-equity si è esenti da imposte e la stessa assegnazione non concorre alla formazione del reddito imponibile del beneficiario.
Costi costitutivi e costi futuri
Decidere di mettere in piedi una start-up sotto forma di S.r.l. o S.p.A. vi farà risparmiare economicamente in sede di costituzione. Rispetto a una società di capitali non innovativa, non sono dovuti l’imposta di bollo (156 euro), i diritti per l’iscrizione al registro delle imprese (90 euro) e la tassa annuale per il registro delle imprese (120 euro).
Una volta avviata l’impresa, sarà necessario tutelare adeguatamente la privativa industriale, compensando i risparmi iniziali con spese mirate ad assumere professionisti qualificati in grado di prestare consulenza specializzata e qualificata al fine di massimizzare tempi e costi.
Il Decreto Crescita 2.0 D.L. n. 179 del 2012 introduce il work-for-equity, vale a dire la forma alternativa di remunerazione studiata dal legislatore per venire incontro a tutte quelle imprese che, per scarsità di risorse a disposizione, sono impossibilitate dal corrispondere stipendi di mercato a profili altamente qualificati.
La negativa congiuntura economica degli ultimi anni ha costretto numerose imprese a chiudere, mettendole in condizione di non riuscire a pagare le retribuzioni o il trattamento di fine rapporto ai propri dipendenti.
Tuttavia, nelle more dell’eventuale procedura di recupero crediti, la società debitrice potrebbe essere fallita o soggetta a concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.
In tali casi, subentra il Fondo di Garanzia dell’I.N.P.S. a tutela del lavoratore. Quest’ultimo, infatti, può richiedere l’intervento del Fondo per recuperare le ultime tre mensilità non pagate (compresi gli importi dovuti a titolo di tredicesima e per prestazioni di malattia e maternità, mentre sono escluse le indennità per ferie non godute e le indennità di malattia a carico dell’I.N.P.S. che il datore di lavoro avrebbe dovuto) e il T.F.R.
Sono tutelati dal Fondo di Garanzia i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali, i soci delle cooperative di lavoro e, in caso di decesso del lavoratore, i suoi aventi diritto.
Per richiedere le suddette somme è necessario, innanzitutto, che il rapporto tra l’impresa e il lavoratore sia cessato per dimissioni, licenziamento o naturale scadenza del contratto, che tale credito sia stato preventivamente accertato attraverso l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura e che le ultime tre mensilità richieste rientrino in determinate tempistiche.
La domanda di intervento del Fondo di garanzia per il recupero del T.F.R. e delle ultime tre mensilità della retribuzione va presentata alla sede dell’I.N.P.S. nella cui competenza territoriale il lavoratore ha la propria residenza.
Con la sentenza n. 8328 del 01.03.2016, la Corte di Cassazione torna ad affermare nuovamente la propria posizione sulle offese avvenute mediante l’utilizzo di social network e, in particolare, di facebook.
La Corte ritiene che, in tali casi, si configuri il reato di diffamazione nella sua ipotesi aggravata, di cui al terzo comma dell’art. 595 c.p.
Infatti, l’offesa postata su una bacheca facebook ha la capacità di raggiungere una pluralità di persone “ancorchè non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa” (Cass. Pen. 24431/15).
D’altra parte, lo strumento mediante cui si realizza la fattispecie criminosa citata è quello della stampa, al quale il legislatore ha voluto equiparare “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, in quanto idoneo a diffondere l’offesa ad un numero indiscriminato di soggetti.
Di conseguenza, deve ritenersi che la condotta di arrecare un’offesa a taluno, postando un commento offensivo sulla bacheca facebook, realizza la pubblicizzazione e la diffusione del commento, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento, per cui tale condotta rientra nella fattispecie delittuosa descritta dall'art. 595, c. 3, c.p.
ARTICOLO DELLA DOTT.SSA MARIACONCETTA LA MORGIA, AVVOCATO ECCLESIASTICO E GIUDICE AD ACTUM PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DI CHIETI
E’ stato pubblicato dal Tribunale Apostolico della Rota Romana un Sussidio operativo del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, una sorta di vademecum su come applicare in termini operativi la riforma del processo di nullità del matrimonio, sia esso canonico e concordatario, voluta da Papa Francesco. Questo ha lo scopo di dare indicazioni in ordine a questioni che riguardano i modi, i tipi, le “figure” concernenti la procedura ordinaria ma anche il nuovo processus brevior, processo che resta giudiziario e non amministrativo. Nella riforma entrata in vigore l’8 dicembre 2015 sulle procedure per la dichiarazione di nullità diverse sono le novità, viene sottolineata la centralità del Vescovo quale giudice a livello locale, insieme all’abrogazione della doppia sentenza conforme, ne basterà una sola per procedere alla sua esecutività e a contrarre nuove nozze, non sarà più obbligatorio appellare ex officio ad un secondo grado, infatti è sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice, a norma del diritto (MID can.1679). Processo più celere quando la causa è proposta congiuntamente da entrambe le parti e le prove sono chiare ed evidenti nel senso della nullità del matrimonio (MID can. 1683). Viene assicurata, per quanto possibile, la gratuità del processo e come ha avuto modo di sottolineare il Decano della Rota Romana Monsignor Pinto, si tratta di una riforma che incide in maniera rilevante nel settore e avviene dopo 300 anni in cui il processo matrimoniale era rimasto sostanzialmente immutato.
Spesso si dice e si scrive che la Chiesa cancella e/o annulla il matrimonio, niente affatto la Chiesa non annulla il matrimonio ma riconosce che non sussistevano le condizioni per celebrarlo, era ed è nullo in partenza “nullità ab initio”. Perchè si possa contrarre un valido matrimonio occorre che le parti siano persone giuridicamente abili, in possesso cioè di capacità naturali e di idoneità giuridica, privi di impedimenti che dirimono il matrimonio, che il consenso manifestato non sia viziato, condizionato, che si celebri nella forma canonica prescritta. Rimangono inalterati i motivi di nullità, come per esempio, la mancanza sufficiente di uso di ragione, la mancanza di discrezione di giudizio, impossibilità psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can.1095 §1,2,3); condizione, violenza o timore grave, la mancanza di fede, relazione extraconiugale, figli nati da un precedente matrimonio, errore di persona, dolo ordito per ottenere il consenso. Capo di nullità è la riserva totale o parziale che il matrimonio è la comunità permanente tra l’uomo e la donna, ordinata al bene dei coniugi, alla procreazione e educazione della prole (can.1096), che abbia come elementi essenziali l’indissolubilità e l’unità (can.1101§2). Le sentenze di nullità pronunciate dai Tribunali della Chiesa vengono dichiarate efficaci nell’ordinamento statale attraverso la procedura di delibazione e secondo il disposto dell’art. 82 dell’Accordo di Villa Madama, integrato con le disposizioni del Protocollo Addizionale che disciplina il procedimento davanti alla Corte d’Appello dello Stato.
Lo studio nasce a Lanciano nel 1987 dall’iniziativa dell’Avv. Camillo La Morgia ed oggi riunisce professionisti con differenti background e competenze consolidate in una varietà di settori del diritto.
Le metodologie di lavoro adottate dallo Studio si caratterizzano per un approccio fortemente focalizzato su specifiche aree di attività che consente di fornire assistenza e consulenza legale.
La capacità organizzativa e il livello di esperienze consentono allo Studio di gestire anche operazioni complesse, garantendo sempre un lavoro accurato e un saldo rapporto fiduciario tra il singolo professionista e il cliente.
AVVOCATO FONDATORE
CAMILLO LA MORGIA
AVVOCATO
SUPERIA SILVANA BUTERA
AVVOCATO
ANGELA GIANCRISTOFARO
AVVOCATO
FRANCESCO GIANCRISTOFARO
AVVOCATO
MARIO LA MORGIA
AVVOCATO ECCLESIASTICO
MARIACONCETTA LA MORGIA
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
LICIA FANTINI
Contattaci ai seguenti recapiti
Via per Fossacesia n. 38 - 66034 LANCIANO
Via Vetere n. 7 - 20123 MILANO
0872 71 07 70
328 7010222
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.