
La legislazione nazionale nulla prevede circa la proponibilità, in sede di concordato preventivo, di un’eventuale azione di responsabilità da parte del liquidatore giudiziale nei confronti degli amministratori o del collegio sindacale.
Nessun dubbio sulla proponibilità della suddetta azione durante la procedura concorsuale della società in persona del curatore fallimentare, soggetto legittimato ex art. 146 L.F.
Ai sensi di tale articolo, infatti, il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, esercita l’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, componenti dell’organo di controllo, direttori generali e liquidatori che, con il loro comportamento negligente o doloso, abbiano causato danni alla società.
Ma in caso di concordato preventivo?
Ebbene, sul punto è intervenuta una recente pronuncia del Tribunale di Bologna che ha escluso la possibilità, da parte del liquidatore giudiziale, di proporre l’azione in oggetto per un duplice ordine di motivi:
a) la mancata indicazione del credito latente tra le disponibilità per i creditori non può essere equiparata ad un occultamento di attivo, dal momento che tali somme sarebbero connotate da indeterminatezza, essendo non ancora accertate le responsabilità;
b) il commissario non può proporre azione di responsabilità senza che vi sia una delibera dell’assemblea in merito, poiché in assenza di una norma esplicita come quella contenuta nell’art. 2394 bis c.p.c. e nell’art. 146 L.F., la delibera dell’assemblea è necessaria per proporre la domanda, anche perché il liquidatore giudiziale non ha lo stesso potere del curatore fallimentare, non venendo meno con il concordato preventivo la capacità processuale dell’imprenditore in favore degli organi della procedura.
Alla luce delle osservazioni svolte dal Tribunale di Bologna, risulta evidente che, nel frequente caso in cui gli amministratori siano anche membri dell’assemblea, la mancanza di un’ovvia delibera assembleare favorevole alla proposizione di un’azione di responsabilità e l’omologazione del concordato metterebbero al riparo gli amministratori da qualsivoglia rischio risarcitorio.

- VENDITA DI PRODOTTI TECNOLOGICI
IL NEGOZIO NON CONSEGNA IL TELEVISORE ACQUISTATO? IL GIUDICE NEGA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI
La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata dall’acquirente di un televisore, che non gli è mai stato consegnato dal punto vendita di una catena di negozi, di risarcimento dei danni morali conseguenti al “mancato godimento” del bene acquistato.
La Corte di Cassazione, sentenza n. 27537/2017, condivide le decisioni dei primi due gradi di giudizio, confermando che la mancata consegna di un televisore non può essere considerata una lesione del diritto costituzionalmente garantito allo svago, alla cultura e all’informazione.
- CONSUMI CASALINGHI
ADDIO ALLE MAXIBOLLETTE PER LUCE, ACQUA E GAS. LA DECISIONE AL SENATO
La proposta Baldelli, relativa alla fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici è stata ieri approvata alla Camera. Ora il medesimo testo dovrà essere approvato anche al Senato prima di diventare legge.
Tra le novità più rilevanti della proposta troviamo:
- prescrizione di due anni del diritto al pagamento del corrispettivo per la fornitura di luce, acqua e gas;
- laddove vengano emesse fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni (e qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo), viene introdotto il diritto dell'utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la correttezza dell'operato del fornitore;
- spetterà all'Aeegsi, con propria deliberazione, determinare la definizione di misure finalizzate ad incentivare l'autolettura, senza oneri a carico degli utenti, oltre a definire misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
- ASSICURAZIONI
POLIZZE INFORTUNI: LE CLAUSOLE DI INTRASMISSIBILITA’ DELL’INDENNIZZO AGLI EREDI SONO VESSATORIE
Con il provvedimento n. 26661/2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sancito che le clausole previste in alcuni contratti assicurativi con le quali si esclude la trasmissibilità dell’indennizzo agli eredi sono vessatorie ai sensi dell’art. 33, c. 1 e 2, lettere f) e t) e 34 comma 2 D.lgs. 206/2005, in quanto determinanti un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico dei consumatori.
- PRIVACY
LE ULTIME DECISIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY A TUTELA DEI CONSUMATORI
Le notizie diffuse dall’Autorità più rilevanti per i consumatori sono:
- in materia di social spam, è illecito l’utilizzo di indirizzi email presi dai social network per scopi pubblicitari. Tale pratica deve essere vietata alle società che utilizzano gli indirizzi email senza che i titolari dei predetti recapiti abbiano espresso il loro consenso;
- in materia di segnalazione al Sistema Informazioni Creditizie (SIC), il Garante ha affermato che “gli istituti di credito e gli operatori finanziari non bancari hanno l’obbligo di inviare il preavviso di imminente registrazione nei SIC ai soggetti che siano in ritardo nei pagamenti delle rate di un contratto di finanziamento o di un mutuo. Banche e finanziarie dovranno usare le modalità idonee a provare non solo l’invio del preavviso, ma anche l’avvenuta ricezione da parte degli interessati medesimi».
L’Autorità ha aggiunto, inoltre, che i dati, relativi agli inadempimenti non regolarizzati, all’interno dei SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie) potranno essere conservati per un massimo di 5 anni dalla data di scadenza del rapporto.
- PENALE
IL NUOVO ART. 162 TER C.P. ESCLUDE LE CONDOTTE RIPARATORIE PER IL REATO DI STALKING
Il 06.12.2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 172/2017 di conversione del d.l. fiscale collegato alla manovra, all’interno della quale è prevista l’entrata in vigore del nuovo art. 162 ter c.p.
Tale nuovo articolo prevede espressamente che le disposizioni ivi contenute non si applicano ai casi di cui all’art. 612 c.p., c.d. stalking.
Infatti, prima della suddetta modifica, la causa di estinzione del reato prevista dal precedente art. 162 ter c.p., secondo la quale “nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss. c.c., formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”, poteva applicarsi anche ad alcune fattispecie di atti persecutori previsti dall’art. 612 c.p.

In materia di edilizia economica popolare, la clausola negoziale apposta dal costruttore/venditore con cui si stabilisce un prezzo difforme rispetto a quello indicato dal Comune è affetta da nullità parziale e sostituita di diritto, ex artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., con altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza della originaria convenzione di cessione.
E’ quanto stabilito dalla sentenza n. 28949/2017 dalla Corte di Cassazione, secondo cui il vincolo di prezzo massimo di cessione degli alloggi costruiti in virtù della normativa in materia di edilizia economica popolare ha natura di onere reale e, pertanto, segue il bene in tutti gli eventuali passaggi di proprietà, essendo la finalità di tale normativa quella di proteggere i soggetti economicamente deboli da speculazioni edilizie.
La suddetta pronuncia dei giudici di legittimità trae origine da una vicenda in cui l’impresa costruttrice vendeva ad un privato un immobile ad un prezzo superiore rispetto a quello che gli era stato indicato dal Comune.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano l’illegittimità della maggiorazione del prezzo operata dall’impresa costruttrice, la quale proponeva ricorso per Cassazione.
Come già osservato, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale a mente del quale del quale il prezzo di vendita al privato degli immobili costruiti in edilizia economica popolare, individuato dalla convenzione con cui il Comune ha ceduto il diritto di superficie, non può essere derogato.
La nullità della clausola con cui si individua un prezzo diverso da quello indicato dal Comune, può essere rilevata d’ufficio in ragione del disvalore della clausola modificativa dello stesso. In particolare la giurisprudenza ha chiarito che il rilievo “ex officio” di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione” - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale – Cass. S.U. n. 26242/2014.

Il piano attestato di risanamento è stato introdotto, tra le c.d. “procedure concorsuali minori”, con il Decreto Legge n. 83/2012 (Decreto Sviluppo).
Il suddetto istituto è previsto dall’art. 67, c. 3, lett. D, L.F. ai sensi del quale “Non sono soggetti ad azione revocatoria….gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano…”.
Le caratteristiche del piano sono: la non indispensabile conclusione di un accordo stragiudiziale con i creditori, l’inesistenza di un intervento del giudice e l’assenza di contratto tra il debitore e i creditori.
Lo scopo della procedura in esame è quello di tendere una mano all’imprenditore in difficoltà ed ai soggetti con cui intrattiene rapporti commerciali, che prima della riforma potevano vedere revocati eventuali pagamenti, atti e garanzie compiuti nel periodo antecedente all’insolvenza.
Infatti, la disciplina di tale nuovo atto stragiudiziale garantisce l’esonero dalla revocatoria fallimentare, purchè posto un essere secondo i criteri stabiliti dalla legge.
La deroga vuole privilegiare la continuità aziendale alla sola condizione della credibilità del piano di risanamento, dove non sussistono i vincoli del concorso tra i creditori e del rispetto del grado di prelazione.
Il piano attestato di risanamento è un vero e proprio piano di turnaround che deve avere due fondamentali caratteristiche per poter godere della protezione prevista dal legislatore, ovvero, deve permettere il risanamento dell’impresa, sia dal punto di vista dell’esposizione debitoria che dal punto di vista della situazione finanziaria, e deve essere attestato da un professionista indipendente che deve accertare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
Dal punto di vista soggettivo, al piano possono accedervi le imprese (siano imprenditori individuali o società commerciali) ritenute fallibili dall’ art. 1 , L.F. che recita: “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.”
E’ opportuno individuare le modalità attraverso cui può essere realizzato il risanamento distinguendo due macro-tipologie di interventi:
Intervento esterno - possono essere inserite in questa categoria diverse operazioni tipiche, come ad esempio, la ricapitalizzazione societaria, la conversione dei crediti in capitale rischio, la rinuncia totale o parziale ai debiti, la rinegoziazione delle condizioni di finanziamento o l’erogazione di nuova finanza;
Intervento interno – Vi rientrano diverse operazioni, tra le quali le più importanti sono l’alienazione di beni strumentali non strategici, l’aumento dell’efficienza del processo produttivo, l’autofinanziamento dell’impresa.
Dal punto di vista temporale, la società dovrà tornare in condizioni di equilibrio, sia economico che finanziario, in un arco di tempo compreso tra i 3 e i 5 anni. Un piano aziendale di risanamento che si estenda oltre questo lasso di tempo sarebbe ritenuto troppo incerto per via della volatilità delle previsioni sull’andamento delle variabili economiche inserite nel documento stesso.

Secondo il Tribunale de L’Aquila, in funzione di giudice d’appello, la Regione è responsabile, a titolo di risarcimento per fatto illecito, dei danni causati dagli animali selvatici a persone o a cose.
Infatti, a mente di tale sentenza (n. 618/2017) “la l. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. 8 giugno 1990 n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.”
Tuttavia, la suddetta pronuncia non può ritenersi una novità, fondandosi su pregressi principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo i quali costituisce, infatti, principio generale del nostro ordinamento che le Regioni, laddove non vi si oppongano esigenze di carattere unitario, organizzano l'esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i Comuni e le Province (art. 118 Cost; D.Lgs n. 267/2000, art. 4).
Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. Civ. 3384/2015; Casi. Civ. 80/2010; Casi. Civ. 4202/2011; Casi. Civ. 26197/2011; Cass. Civ. 4806/2013).
Lo studio nasce a Lanciano nel 1987 dall’iniziativa dell’Avv. Camillo La Morgia ed oggi riunisce professionisti con differenti background e competenze consolidate in una varietà di settori del diritto.
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La capacità organizzativa e il livello di esperienze consentono allo Studio di gestire anche operazioni complesse, garantendo sempre un lavoro accurato e un saldo rapporto fiduciario tra il singolo professionista e il cliente.
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