La negativa congiuntura economica degli ultimi anni ha costretto numerose imprese a chiudere, mettendole in condizione di non riuscire a pagare le retribuzioni o il trattamento di fine rapporto ai propri dipendenti.
Tuttavia, nelle more dell’eventuale procedura di recupero crediti, la società debitrice potrebbe essere fallita o soggetta a concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.
In tali casi, subentra il Fondo di Garanzia dell’I.N.P.S. a tutela del lavoratore. Quest’ultimo, infatti, può richiedere l’intervento del Fondo per recuperare le ultime tre mensilità non pagate (compresi gli importi dovuti a titolo di tredicesima e per prestazioni di malattia e maternità, mentre sono escluse le indennità per ferie non godute e le indennità di malattia a carico dell’I.N.P.S. che il datore di lavoro avrebbe dovuto) e il T.F.R.
Sono tutelati dal Fondo di Garanzia i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali, i soci delle cooperative di lavoro e, in caso di decesso del lavoratore, i suoi aventi diritto.
Per richiedere le suddette somme è necessario, innanzitutto, che il rapporto tra l’impresa e il lavoratore sia cessato per dimissioni, licenziamento o naturale scadenza del contratto, che tale credito sia stato preventivamente accertato attraverso l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura e che le ultime tre mensilità richieste rientrino in determinate tempistiche.
La domanda di intervento del Fondo di garanzia per il recupero del T.F.R. e delle ultime tre mensilità della retribuzione va presentata alla sede dell’I.N.P.S. nella cui competenza territoriale il lavoratore ha la propria residenza.



