Il venditore di un’immobile chiedeva al Tribunale di Palermo la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita per inadempimento dei promissari acquirenti che si erano rifiutati di stipulare il contratto definitivo.
I convenuti, tuttavia, si opponevano all’avversa domanda, sostenendo che il suddetto rifiuto era dovuto alla mancata consegna, da parte del venditore, del certificato di agibilità dell’immobile.
Tuttavia, i promissari acquirenti risultavano soccombenti in secondo grado, nonostante il Tribunale di Palermo avesse rigettato la domanda attorea.
Pertanto, questi ultimi ricorrevano per Cassazione sostenendo che la Corte Territoriale avesse violato gli artt. 1453, 1460, 1477, comma 3, 1490, commi 1 e 2, 2932 c.c.; rilevavano, infatti, che la consegna del certificato di agibilità doveva ritenersi prestazione essenziale del promittente venditore.
La Suprema Corte, con sentenza n. 2438/16, accoglieva il ricorso, affermando che “l'obbligo di consegnare il certificato di agibilità grava ex lege sul venditore, in base all'art. 1477, terzo comma, cod. civ., e a ciò consegue che il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune — nei cui confronti peraltro è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giustificato, poiché l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene”.
La ratio di tale pronuncia si fonda sul presupposto che la consegna del certificato di abitabilità dell'immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477 cod. civ., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incide sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all'uso contrattualmente previsto.



