
Il settore vitivinicolo, e più in generale quello agroalimentare, è stato uno dei più colpiti a causa dell'epidemia e del lockdown, per questo il Decreto Cura Italia ha introdotto la possibilità di applicare il pegno rotativo anche a determinati prodotti agroalimentari.
Infatti, per fronteggiare la carenza di liquidità che ha colpito il settore, in sede di conversione del suddetto Decreto, è stato inserito all'art. 78, tra le misure in favore dell'accesso al credito da parte delle imprese del settore agricolo e della pesca, il nuovo pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP, tra i quali devono essere ricompresi anche i prodotti vitivinicoli.
Ai sensi del sopa citato articolo “I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l’annotazione in appositi registri”.
Per quanto concerne l'annotazione negli apppositi registri, la normativa sarebbe immediatamente applicabile per tutti i prodotti per i quali è già vigente l'obbligo di iscrizione nel registro SIAN, come ad esempio olio e vino, mentre per tutti gli altri prodotti bisognerà attendere la creazione di appositi registri da parte del MIPAAF.
Analizzando gli aspetti giuridici, si può osservare che il pegno rotativo non prevede, contrariamente al pegno in senso stretto, lo spossessamento della bene sul quale esso è costituito e, pertanto, il proprietario può continuare a disporre del bene.
Inoltre, la caratteristica principale della figura in esame è che tale pegno può essere trasferito su un altro prodotto senza necessità di costituire un altro pegno. In altri termini, la garanzia rimane la stessa anche se oggetto del pegno sarà un bene differente. E' il caso del vino, ad esempio, ove il pegno costituito sulle botti di una certa annata può essere trasferito su altre botti delle annate successive.
I vantaggi del pegno rotativo sono, in particolare, quello di consentire alle aziende agroalimentari di valorizzare i loro prodotti immediatamente, specie quelli che necessitano di tempo prima della loro commercializzazione in virtù dei lunghi tempi di maturazione e/o stagionatura (vini, prodotti caseari, prosciutti), e quello di facilitare l'accesso al credito a tali tipologie di imprese.
Questo nuovo istituto è stato utilizzato recentemente dalla Cantina Castiglion del Bosco, azienda vitivinicola di Montalcino di proprietà della famiglia Ferragamo, che ha ottenuto un finanziamento da un milione di euro da BPM concedendo in garanzia il vino prodotto, con la possibilità per la cantina di sostituire quest'ultimo con quello delle annate successive.

Il Consiglio dei Ministri, in data 06.07.2020, ha approvato il decreto di attuazione della c.d. Direttiva PIF, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea, con cui è stato ampliato il novero dei reati presupposto ed ha inasprito le sanzioni prevista dal D.Lgs. 231/2001 a carico degli enti.
Le nuove fattispecie di reato rilevanti ai fini della disciplina in esame sono:
- il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.;
- il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986;
- il delitto di peculato (ad eccezione del peculato d'uso) ex art. 314, c. 1, c.p.;
- il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p.;
- l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.;
- il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000;
- l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000;
- l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000;
- i reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973.
Orbene, per quanto riguarda le sanzioni, il suddetto Decreto ha previsto delle aggravanti per le seguenti tipologie di reato.
- delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p.;
- delitto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato ex art. 316 ter c.p.;
- delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater c.p., nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori all'importo di Euro 100.000,00.
Inoltre, la nuova normativa ha introdotto la punibilità anche in caso di tentativo quando i reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, sono commessi in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea) e se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Dopo il 1986 è stata prassi largamente diffusa quella di utilizzare i vecchi modelli dei buoni fruttiferi postali della serie P per l’emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie Q/P.
Infatti, accadeva che sul retro dei BFP risulta apposto – sopra l’originaria griglia di rendimento relativa ai buoni della serie “P” - un timbro con la misura dei saggi di interesse della “Serie Q/P” recante la seguente dicitura: “B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dal 11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno”.
In altri termini, ferme restando le modifiche dei rendimenti relative al primo ventennio dall’emissione, nella timbratura sovrapposta dall’ufficio dell’intermediario manca un’indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno successivo a quello dell’emissione, non risultando quindi modificata l’originaria dicitura che prevede, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”.
Pertanto, alla scadenza del buono, agli anni dal 21° al 30° Poste Italiane applicava il saggio d’interesse del 12% e non quello nettamente più favorevole al risparmiatore di Lire 258.150 come sopra indicato.
A tal proposito, lo Studio ha ottenuto un’importante decisione dall’ABF Collegio di Roma.
L’Arbitro, infatti, ha stabilito che Poste Italiane S.p.A. deve versare al risparmiatore circa Euro 35.000,00 a titolo di interessi calcolati nella misura più favorevole di lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione.
Con la suddetta decisione, l’ABF esprime i seguenti principi “questo Collegio ha ritenuto di dover seguire l’orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell’affidamento del cliente nell’interpretazione delle risultanze testuali del Buono Fruttifero. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo” e ancora “l’intermediario, nonostante quanto previsto dal D.M. del 13.6.1986, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando nel timbro apposto sul retro dei Buoni in questione la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno e ingenerando pertanto nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente, in termini di importi assoluti, sul retro dei titoli in relazione al periodo successivo al 20° anno dall’emissione.”
Ora si dovrà attendere per vedere se Poste italiane S.p.A. deciderà di adeguarsi alla decisione dell'ABF o se sarà necessario adire il Tribunale competente.

Dalle ore 18:00 del 16 aprile 2020 è operativa la procedura per l’erogazione dei finanziamenti garantiti al 100% fino ad Euro 25.000,00.
Infatti, dalla suddetta data gli istituti di credito possono accedere al portale del Fondo di Garanzia delle PMI e inserire le richieste di garanzia.
Ma quali documenti occorre inviare alla propria banca?
A chiarirlo è la circolare ABI del 16 aprile 2020, secondo cui la documentazione necessaria è:
1) modulo di richiesta del finanziamento del proprio istituto di credito;
2) modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it , nella sezione Modulistica (“Allegato 4-bis”).
- Nella compilazione del modulo è necessario inserire, oltre ai dati anagrafici dell’impresa e del legale rappresentante, anche la finalità per cui è richiesto il finanziamento (es. acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente “liquidità”).
- Inoltre, il soggetto richiedente deve specificare se ha già beneficiato diaiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali attivati in Italia nel quadro delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza Covid-19.
- Dopo essere stati compilati, i moduli devono essere sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all’indirizzo Posta Elettronica Certificata della Banca con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con modalità alternativa comunicata dalla stessa banca.
- Ad avvenuto inserimento, da parte dell’istituto di credito, di tutta la documentazione, il portale provvede ad inviare all’indirizzo email indicato nel modulo le credenziali per l’accesso al portale stesso. Con tali credenziali il soggetto richiedente potrà controllare lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia richieste ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.
N.B. La circolare ABI chiarisce infine che l’importo massimo garantibile non può essere superiore al 25% dei ricavi dell’impresa e comunque fino a 25 mila euro. Nel caso vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche diverse in relazione allo stesso soggetto, Il Fondo rilascia la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile di cui sopra.

Il Decreto-Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020 e in vigore dal 9 aprile 2020, c.d. Decreto Liquidità, tra i numerosi interventi emergenziali a favore delle imprese, ha disposto anche una serie di deroghe ad alcune disposizioni del Codice Civile.
L'art. 6 del suddetto decreto prevede la sospensione degli obblighi previsti dalla normativa civilistica in tema di perdita del capitale sociale, onde consentire alle imprese di limitare gli effetti del lockdown, di evitare le procedure di messa in liquidazione, nonché di escludere per gli amministratori ipotesi di responsabilità gestoria ai sensi dell'art. 2486 c.c.
Infatti, alle società di capitali, alle società cooperative e ai consorzi, fino al 31 dicembre 2020 non si applicheranno gli articoli 2446, commi secondo e terzo (Riduzione del capitale per perdite), 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto (Riduzione del capitale per perdite) e 2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale) e nello stesso arco temporale non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista dagli articoli 2484 e 2545-duodecies c.c.
Pertanto, la normativa soggetta a deroghe, secondo il Decreto Liquidità, è la seguente:
- Art. 2446, commi secondo e terzo c.c. (Riduzione del capitale per perdite):
“[…] Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436”.
- Art. 2447 c.c. (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale):
“[…] gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.
- Art. 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto c.c. (Riduzione del capitale per perdite):
“[…] Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446”.
- Art. 2482 ter c.c. (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale):
“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”.
- Art. 2484 c.c. (Cause di scioglimento):
“Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: […] 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; […]”.
- Art. 2545-duodecies c.c. (Scioglimento):
“La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale”.
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