
La responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001 è un tema ancora poco sentito dalle imprese del nostro territorio, soprattutto da quelle di medie e medio-piccole dimensioni.
Per comprendere ciò è sufficiente rendersi conto che solo uno scarso numero di imprese ha adottato un Modello Organizzativo e ancor meno imprese provvedono all’aggiornamento del Modello.
Ebbene, anche la pandemia di Covid-19 può incidere sulla responsabilità dell’impresa ai sensi della suddetta normativa.
In che modo?
L’imputabilità della società potrebbe derivare dalla violazione dell’art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”che prevede come reati presupposto l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi in violazione delle norme a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, come ad esempio l’omessa o insufficiente sorveglianza di cui alla normativa D.lgs. 81/2008.
In quest’ottica l’aggiornamento del DVR potrebbe non essere sufficiente, ma risulta di fondamentale importanza il ruolo del medico competente per stabilire e pianificare le misure di contenimento e di prevenzione necessarie da attuare, oppure potrebbe essere utile limitare allo stretto necessario gli spostamenti dei dipendenti, favorire, ove possibile, lo smart working, organizzare con modalità sicure l’incontro in azienda con fornitori e consulenti, nonché fornire ai dipendenti strumenti di prevenzione idonei.
In tale contesto, inoltre, è necessaria una verifica attenta e costante, da parte dell’Organismo di Vigilanza, delle misure adottate dall’azienda e dalla loro efficacia rispetto alla prevenzione del rischio di contagio.



