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 MARCHIO LA MORGIA

 

I vari Decreti che si sono susseguiti in queste settimane, tutti volti a prevenire ed a contrastare la diffusione dell’epidemia del Covid-19, hanno introdotto misure restrittive della circolazione delle persone, la sospensione di talune attività e hanno disposto la chiusura di diversi esercizi commerciali.

Ebbene, tali misure potrebbero avere un impatto anche sui contratti pendenti, in conseguenza dell’incapacità di una parte, o di entrambe le parti, di adempiere le proprie obbligazioni o di riceverle.

Infatti, gli istituti giuridici applicabili nei suddetti casi potrebbero essere:

a)   art. 1256 c.c., impossibilità sopravvenuta definitiva di adempiere per factum principis, essendo sopravvenute disposizioni legislative che, al fine di tutelare la salute pubblica, impongono prescrizioni e/o divieti che comportano l’impossibilità per una delle parti di adempiere l’obbligazione per cause non imputabili alla volontà del contraente;

b)   art. 1256 c.c., impossibilità temporanea di adempiere, in tal caso il debitore non può essere ritenuto responsabile del ritardo nell’adempimento finchè dura l’impossibilità temporanea.
Nell’ipotesi in questione, il rapporto contrattuale entra in una sorta di sospensione che deve “riattivarsi” qualora l’impossibilità venga meno, a condizione che il creditore abbia ancora interesse alla prestazione o che, in base alla natura dell’oggetto dedotto nel contratto, il debitore debba ancora essere ritenuto obbligato alla prestazione;

c)    art. 1467 c.c., eccessiva onerosità della prestazione, il debitore ha la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto se la prestazione, per cause straordinarie ed imprevedibili, divenga eccessivamente onerosa;

d)   forza maggiore, concetto non disciplinato dal Codice Civile, ma rimedio frequentemente utilizzato nella contrattualistica sia nazionale, sia internazionale.
La forza maggiore è intesa in dottrina come un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere. Tale evento, per la sua forza intrinseca determina la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario ed inevitabile. Alla pari del caso fortuito, rileva quale causa di esonero da responsabilità.

La suddetta sintetica analisi vuole semplicemente illustrare quali possono essere i risvolti giuridici, per quanto concerne i contratti pendenti, della normativa conseguente alla diffusione del Covid-19.
Ovviamente, è necessario valutare attentamente caso per caso per poter considerare applicabile al contratto in essere uno degli istituti giuridici analizzati.

 

 

LO STUDIO

Lo studio nasce a Lanciano nel 1987 dall’iniziativa dell’Avv. Camillo La Morgia ed oggi riunisce professionisti con differenti background e competenze consolidate in una varietà di settori del diritto.

Le metodologie di lavoro adottate dallo Studio si caratterizzano per un approccio fortemente focalizzato su specifiche aree di attività che consente di fornire assistenza e consulenza legale.

La capacità organizzativa e il livello di esperienze consentono allo Studio di gestire anche operazioni complesse, garantendo sempre un lavoro accurato e un saldo rapporto fiduciario tra il singolo professionista e il cliente.

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