
Il D.L. del 17.03.2020 (c.d. Decreto Cura Italia), in particolare all'art. 106, ha previsto una disciplina derogatoria in relazione ai termini e alle modalità di svolgimento delle assemblee societarie per l'approvazione del bilancio.
Infatti, la suddetta normativa stabilisce che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, derogando così a quanto previsto dall'art.2364, secondo comma, c.c. secondo cui “l'assemblea ordinaria deve essere convocata […] entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale” e dall’art. 2478 bis, c.c. ai sensi del quale “il bilancio […] è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale”.
In sostanza, il Decreto ha previsto un rinvio di due mesi per le società di capitali che devono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio.
La normativa in esame, inoltre, ha stabilito, anche in deroga alle disposizioni statutarie, che l'espressione del voto sia in assemblea ordinaria, sia in assemblea straordinaria, possa avvenire in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione. Infatti, non è necessaria la presenza fisica del partecipante a condizione che sia possibile garantire la sua identità e senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Per quanto riguarda le S.r.l., infine, l'art. 106 ha previsto anche che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, potendosi derogare a quanto previsto dall’articolo 2479 e alle disposizioni statutarie.



