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 MARCHIO LA MORGIA

 

La normativa in tema di locazione prevede che, in caso di cessione del contratto per le locazioni ad uso diverso da abitazione, il proprietario nulla possa eccepire a tal proposito, dovendo sostanzialmente “subire” la predetta cessione.

Ad ogni buon conto, la Corte di Cassazione, con una recente sentenza di novembre 2019 (n. 28809/2019) ha affermato che, in ipotesi di cessioni plurime del contratto, il conduttore originario non è mai liberato nei confronti del proprietario per i debiti dei cessionari, anche ove il contratto si sia rinnovato (dopo i dodici anni) solo l’ultimo di essi.

Nella citata sentenza, la Suprema Corte torna ad affermare un indirizzo granitico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di cessione (o locazione) di azienda, con contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile nel quale l'azienda è esercitata, la disciplina recata dalla predetta norma (deviando in parte da quella generale di cui all'art. 1408 c.c.) comporta che, se il locatore non può opporsi alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione, unitamente alla cessione o locazione dell'azienda, tuttavia lo stesso può contare sul protrarsi della responsabilità del cedente per il pagamento del canone, nel caso di inadempimento del cessionario, salvo che egli stesso dichiari espressamente di liberarlo(Cass. Civ. n. 19531/2015).”

Sostiene, inoltre la Corte, che “in caso di plurime cessioni a catena, caratterizzate ciascuna dalla dichiarazione di non liberazione dei distinti cedenti, si viene a configurare, tra tutti i cedenti "intermedi" del contratto stesso (compreso il primo), un vincolo di corresponsabilità, rispetto al quale, in assenza di qualsivoglia limitazione ex lege, deve ritenersi normalmente applicabile la regola generale della presunzione di solidarietà (prevista dall'art. 1294 c.c.), in virtù della quale tutti i cedenti (a loro volta cessionari) non liberati dal locatore risponderanno (a prescindere dal numero delle cessioni), in solido tra loro, dell'obbligazione inadempiuta dall'attuale conduttore (Cass. 20/04/2007), con la precisazione che, pertanto, la mera dilatazione temporale del vincolo obbligatorio per l'intervenuta rinnovazione tacita del contratto (come avviene, di solito, nelle plurime cessioni a catena) non è circostanza tale da sterilizzare l'operatività della L. n. 392 del 1978, art 35  (Cass. ord., 20/0372018, n. 6864), rimarcandosi che l'avvenuta rinnovazione tacita del contratto di locazione, in quanto tale, non comporta la nascita di un nuovo contratto ma solo la prosecuzione del precedente e tale ultima questione attiene al diritto e non ad un accertamento in fatto, come invece sostenuto di controricorrenti.”

I suddetti principi, infatti, mirano a rafforzare la tutela del proprietario, atteso che la normativa in materia di locazioni commerciali sancisce l’irrilevanza del suo consenso nella cessione del contratto tra l’originario conduttore e il suo cessionario.

LO STUDIO

Lo studio nasce a Lanciano nel 1987 dall’iniziativa dell’Avv. Camillo La Morgia ed oggi riunisce professionisti con differenti background e competenze consolidate in una varietà di settori del diritto.

Le metodologie di lavoro adottate dallo Studio si caratterizzano per un approccio fortemente focalizzato su specifiche aree di attività che consente di fornire assistenza e consulenza legale.

La capacità organizzativa e il livello di esperienze consentono allo Studio di gestire anche operazioni complesse, garantendo sempre un lavoro accurato e un saldo rapporto fiduciario tra il singolo professionista e il cliente.

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