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 MARCHIO LA MORGIA

 

La vicenda trae origine dal ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia con il quale veniva impugnata la lex specialis della procedura aperta aggregata per l'aggiudicazione di contratti per la somministrazione di lavoro a tempo determinato suddivisa in due lotti con la quale si prescriveva un obbligo specifico, in capo all’aggiudicatario, di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori all’epoca già in forze.

Ebbene, con la sentenza n. 936/2018, il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo che la predetta clausola sociale, così come prescritta, non si limita ad assicurare i livelli occupazionali, ma si traduce in una vera e propria sostituzione indebita nella struttura organizzativa e nelle scelte imprenditoriali degli operatori economici, imponendo la tipologia di contratto di lavoro da stipulare.

Circostanza che la rende contraria alla libertà d’impresa e di organizzazione imprenditoriale, alla luce della costante interpretazione delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia che la giurisprudenza ha fornito, quale principio fondamentale posto a tutela del mercato e della massima partecipazione alle gare pubbliche.

Sul punto il TAR richiama anche una pronuncia della Corte Costituzionale del 2010, con la quale era stata ritenuta incostituzionale la locuzione “a tempo indeterminato” inserita in una legge regionale della Regione Puglia in materia di clausola sociale negli appalti di servizi.

Inoltre, il TAR ribadisce un orientamento ormai pacifico della giurisprudenza amministrativa secondo cui: ““Nelle gare pubbliche la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; la suddetta clausola deve quindi essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali, ma la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2017, n. 2078, nonché, da ultimo, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 272).

In definitiva la c.d. "clausola sociale", qualunque sia la fonte da cui derivi, dev'essere armonizzata con l'organizzazione aziendale dell'imprenditore subentrante” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 272).

All'esito di una lunga e complessa vicenda il nostro Studio è riuscito a far affermare il principio secondo cui la posa in opera delle lapidi e la fornitura delle stesse costituisce attività commerciale e non attività istituzionale e, pertanto, non può essere svolta in via esclusiva dalla società in house concessionaria dei servizi cimiteriali.

Di seguito il link all'articolo di Zonalocale: http://lanciano.zonalocale.it/2018/03/28/posa-lapidi-cimiteriali-il-comune-fa-dietro-front-/32314?e=lanciano

Nella sentenza n. 9983 del 2017, la Corte di Cassazione afferma un importante principio riguardo alla c.d. concessione abusiva del credito da parte di un Istituto Bancario.

I giudici di legittimità, infatti, hanno sostenuto che “se il ricorso abusivo al credito va oltre i confini dell’accorta gestione imprenditoriale quanto all’amministratore della società finanziata, la stessa erogazione del credito, ove sia stata accertata la perdita del capitale di quella società, integra un concorrente illecito della banca”.

In altri termini, se dinanzi ad un accertato ed evidente stato di dissesto della società, l’istituto bancario concedesse ugualmente e imprudentemente una linea di credito alla predetta società, la stessa banca potrebbe essere ritenuta responsabile solidalmente con gli amministratori della società poi fallita.

Infatti, l’abusiva concessione del credito è dotata di intrinseca efficacia causale, posto che il fatto dannoso si identifica nel ritardo nell'emersione del dissesto e nel conseguente suo aggravamento prima dell'apertura della procedura concorsuale.

Alla luce di tali considerazioni, sorgerebbe in capo all’istituto di credito un‘obbligazione risarcitoria in via solidale (art. 2055 cod. civ.), giacché gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlabili alla mala gestio degli amministratori di cui le banche si siano rese compartecipi per il tramite dell'erogazione di quei medesimi finanziamenti


Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell'interno sulla G.U. n. 32 dell'08.02.2018, è stato portato a termine un lungo procedimento che ha visto la nascita di un nuovo Ente Religioso avvenuto mediante fusione per incorporazione tra due enti religiosi relativi a due differenti regioni.
Il nostro studio ha seguito gli aspetti legali dell'ente religioso incorporato.
Si tratta di una delle prime fusioni attuate tra enti ecclesiastici nell'ordinamento italiano, operazione straordinaria caratterizzata da particolari implicazioni giuridiche e fiscali.

Ai sensi dell’art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000 è ritenuto responsabile del reato di omesso versamento delle ritenute d’acconto chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.

La violazione della suddetta norma comporta la reclusione da sei mesi a due anni.

Orbene, in merito alle responsabilità conseguenti all’omissione in questione, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2741 del 2018, ha affermato che in caso di società governata da un consiglio di amministrazione, sussiste la responsabilità penale di ciascun componente per il reato di omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, ancorché certificate e dichiarate dal presidente.

La decisione trae origine da un procedimento penale in cui il Tribunale, ritenuto sussistente il reato in esame, aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dei beni dei componenti del consiglio di amministrazione per un ammontare corrispondente al profitto del reato, in quanto le casse della società erano incapienti.

Secondo i giudici della Suprema Corte, I singoli componenti del consiglio d’amministrazione, d’altra parte, sono chiamati a rispondere del reato omissivo, non già quali garanti dell’adempimento altrui (il presidente del consiglio d’amministrazione), bensì quali destinatari diretti dell’obbligo di versamento.

Sul punto, infatti, viene altresì specificato che se l’ordinaria amministrazione è affidata a più persone disgiuntamente, ciascun amministratore è autonomamente e singolarmente in grado di porre in essere gli atti estintivi delle obbligazioni che impegnano la società. Il pagamento dell’obbligazione tributaria, peraltro, costituisce atto giuridico che qualunque amministratore può validamente compiere, non trattandosi di atto di gestione in senso stretto. 
Un’eventuale suddivisione interna di competenze, dunque, oltre a non essere opponibile ai terzi, non limita la capacità del singolo amministratore di compiere atti giuridici estintivi delle obbligazioni, a maggior ragione se al presidente del consiglio di amministrazione non è conferita alcuna specifica delega tributaria. 

Pertanto, la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente operato nel disporre il sequestro preventivo nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione.

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La capacità organizzativa e il livello di esperienze consentono allo Studio di gestire anche operazioni complesse, garantendo sempre un lavoro accurato e un saldo rapporto fiduciario tra il singolo professionista e il cliente.

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