
In materia di edilizia economica popolare, la clausola negoziale apposta dal costruttore/venditore con cui si stabilisce un prezzo difforme rispetto a quello indicato dal Comune è affetta da nullità parziale e sostituita di diritto, ex artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., con altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza della originaria convenzione di cessione.
E’ quanto stabilito dalla sentenza n. 28949/2017 dalla Corte di Cassazione, secondo cui il vincolo di prezzo massimo di cessione degli alloggi costruiti in virtù della normativa in materia di edilizia economica popolare ha natura di onere reale e, pertanto, segue il bene in tutti gli eventuali passaggi di proprietà, essendo la finalità di tale normativa quella di proteggere i soggetti economicamente deboli da speculazioni edilizie.
La suddetta pronuncia dei giudici di legittimità trae origine da una vicenda in cui l’impresa costruttrice vendeva ad un privato un immobile ad un prezzo superiore rispetto a quello che gli era stato indicato dal Comune.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano l’illegittimità della maggiorazione del prezzo operata dall’impresa costruttrice, la quale proponeva ricorso per Cassazione.
Come già osservato, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale a mente del quale del quale il prezzo di vendita al privato degli immobili costruiti in edilizia economica popolare, individuato dalla convenzione con cui il Comune ha ceduto il diritto di superficie, non può essere derogato.
La nullità della clausola con cui si individua un prezzo diverso da quello indicato dal Comune, può essere rilevata d’ufficio in ragione del disvalore della clausola modificativa dello stesso. In particolare la giurisprudenza ha chiarito che il rilievo “ex officio” di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione” - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale – Cass. S.U. n. 26242/2014.



