
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 6569 del 07.03.2019, ha stabilito il principio secondo cui il conduttore è tenuto al pagamento del canone di locazione per il periodo necessario alla riparazione, qualora l’immobile sia stato riconsegnato con gravi danni.
La Corte ricorda l’orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente della quale “nel caso in cui, in violazione dell’art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione dei lavori. “
A quanto sopra, la Suprema Corte aggiunge, altresì, che a fronte del diritto del proprietario di ricevere il canone, quest’ultimo non deve nemmeno provare di aver ricevuto, da parte di terzi, richieste per la locazione dell’immobile non soddisfatte a causa dei lavori di riparazione.
Ovviamente, al proprietario spetterà di provare l'eventuale ulteriore danno rispetto al corrispettivo pattuito ai sensi dell'art. 1591 c.c.



