
Come ormai noto, il 16 marzo 2019 è entrato in vigore l’art. 379 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, norma in materia di revisione e controllo delle società a responsabilità limitata.
Ovviamente, tale innovazione impatterà sulla redazione degli statuti delle S.r.l. che dovranno essere adeguati al modificato art. 2477 c.c.
E’ doveroso precisare, tuttavia, che la nuova normativa in esame è già immediatamente applicabile a tutte le S.r.l. costituite dal 16 marzo 2019 in poi, mentre la deadline prevista per l’adeguamento degli statuti delle S.r.l. costituite prima di tale data coincide con il 16 dicembre 2019. Infatti, la normativa concede 9 mesi a partire dall’entrata in vigore dell’art. 379 c.c.i.i. per consentire alle società di adeguare i propri statuti.
A tal proposito, qualora vi siano i presupposti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo, lo statuto delle S.r.l., alla luce delle disposizioni sopra citate, potrà prevedere alternativamente:
1) La nomina di un sindaco unico o del collegio sindacale e di un revisore; 2) la nomina di un sindaco unico o del collegio sindacale ai quali, però, devono essere attribuiti da statuto anche la funzione di revisione contabile; 3) nomina del solo revisore senza la necessità di nominare il sindaco unico o il collegio sindacale.
La normativa prevista dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza avrà un notevole impatto su moltissime piccole e medie imprese che le stesse non potranno trascurare.



