La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n. 9662/2012 ha confermato la decisione del giudice di merito secondo cui un notaio era stato ritenuto responsabile per i danni derivanti all’acquirente di un immobile dall’omessa verifica della presenza di prescrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto.
In tale ipotesi, rispondono, in solido, il notaio che non ha proceduto alle suddette operazioni di verifica e il venditore che ha mendacemente garantito l’inesistenza di vincoli e gravami.
La suddetta pronuncia trae origine dalla controversia giudiziale promossa dall’acquirente di un bene immobile che chiedeva un risarcimento danni al venditore per l’omessa dichiarazione, in sede di compravendita, di gravami. Quest’ultimo chiamava in giudizio il notaio rogante, affinché lo manlevasse dalla richiesta di danni per non aver operato alcuna verifica circa l’esistenza di vincoli o trascrizioni pregiudizievoli (nel caso di specie l’immobile compravenduto era soggetto a sequestro conservativo).
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda di manleva proposta dal venditore, in quanto lo stesso aveva volontariamente taciuto l’esistenza della trascrizione del decreto di sequestro. Al contrario, la Corte d’Appello condannava il notaio a pagare all’acquirente la metà dei danni subiti, essendo responsabile in solido con parte venditrice, per non aver effettuato le necessarie visure presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Infatti, “quando un medesimo danno è provocato da più soggetti (pure se diversi siano i titoli di responsabilità di costoro, e siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ovvero inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato), tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido.”
Prosegue la Suprema Corte: “sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai criteri che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali l’art 2055c.c. costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (principio della c.d. causalità alternativa)»”
Pertanto, la Cassazione, alla luce dei suesposti principi, ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente stabilito la corresponsabilità del notaio rogante nella causazione del danno oggetto della controversia.



