La Suprema Corte, con la sentenza n. 10694/2016, ha ribadito i principi già enunciati dalle Sezioni Unite nel 2013 in materia di cancellazione volontaria di una società di capitali dal Registro delle Imprese.
Secondo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, l’estinzione di una società per effetto della suddetta cancellazione comporta l’instaurazione di un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci della società estinta, per effetto del quale: le obbligazioni societarie sorte anteriormente alla cancellazione si trasferiscono in capo ai soci che rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili; ogni diritto o bene non compreso nel bilancio di liquidazione societaria si trasferisce ai soci in regime di contitolarità o comunione.
I citati effetti derivano dall’art. 2495 c.c., nella formulazione introdotta con la riforma del diritto societario, a mente del quale la cancellazione della società determina l’estinzione irreversibile di quest’ultima, ma non quella dei suoi debiti o crediti.
Se così non fosse si consentirebbe al socio debitore di disporre a proprio piacimento dei diritti altrui, dal momento che eventuali creditori non hanno nemmeno il diritto di impugnare il bilancio di liquidazione.
Pertanto, dopo la cancellazione della società, tutti i creditori rimasti insoddisfatti possono far valere le proprie ragioni creditorie direttamente nei confronti dei soci secondo quote diverse, in base alla qualità di questi ultimi.



