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 MARCHIO LA MORGIA

 

L’off-shore va di moda e stavolta a darne conferma è la recente vicenda di Panama Papers, ennesima cartolina distorta e fuorviante di come andrebbero utilizzati conti off-shore e società off-shore.

Da anni l’inchiesta giornalistica ci propone sempre più spesso scandali finanziari realizzati in quelli che vengono denominati paradisi fiscali. In pochi però sanno effettivamente cosa essi siano, quale sia la normativa che regge questa materia e, soprattutto, se l’off-shore sia giuridicamente lecito.

Società off-shore e paradisi fiscali

L’espressione società off-shore significa letteralmente “società fuori giurisdizione” e sta ad indicare un soggetto giuridico costituito presso un paese diverso da quello in cui svolge attività economica.

La scelta del paese estero in cui registrare l’ente ricade quasi sempre nei paradisi fiscali noti, tra l’altro, per il particolare regime fiscale previsto dalla giurisdizione che, il più delle volte, spazia da uno status di esenzione totale ad uno parziale. Non è tutto. L’incentivo ad attrarre ingenti somme di capitali, infatti, deriva anche dalla previsione di ulteriori strumenti di comodo quali il segreto bancario e un alto livello di privacy (in genere previsti solo per i non residenti), istituti che pongono tutti coloro i quali vogliano svolgere un’attività senza far trapelare alcuna notizia circa la manovra finanziaria né tantomeno i nomi degli organi sociali, in una posizione del tutto vantaggiosa: le giurisdizioni off-shore si rifiutano di collaborare con le magistrature straniere o richiedono procedure così complicate da scoraggiare gli stessi giudici.

Inoltre la creazione di una società off-shore richiede pochi passaggi ed è soggetta a procedimenti di gran lunga più semplici di quelli ai quali siamo abituati: è sufficiente una connessione internet, codice fiscale e un modestissimo capitale che varia a seconda del paese in cui si vuole registrare la società con il supporto di un consulente legale. Fare da soli è decisamente più complesso: sarebbe necessario essere esperti di diritto internazionale per sottrarsi ad incriminazioni di riciclaggio ed evasione.

Evitando un sostanziale groviglio burocratico, infine, si può essere proprietari di una off-shore in non più di 48 ore con l’eventuale possibilità di utilizzare un prestanome.

Il problema e Legge sulla tutela del risparmio 262/2005

Se ci si limitasse ad una questione di contenente, e non di contenuto, il nostro discorso sulle società off-shore potrebbe concludersi qui, al termine di una presentazione che chiarisce e delinea quali sono gli elementi essenziali in materia.  

Tuttavia non possiamo arrestare il nostro cammino senza prima aver specificato che la notorietà delle suddette società va ricollegato al loro impiego e scopo irregolare consistente verosimilmente in operazioni di evasione fiscale o di riciclaggio di denaro frutto di profitti illegali. Per questo la L. 262/2005 (meglio nota come Legge sulla tutela del risparmio) introduce norme poste a protezione del pubblico risparmio attribuendo al Ministro della giustizia, in particolare, il potere di determinare gli Stati «i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della Costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società». Tutte le S.p.A. italiane che controllino o siano collegate a società estere registrate in quei paesi, saranno soggette a specifici obblighi informativi e comunicativi così come riportati dal regolamento Consob.

 

LO STUDIO

Lo studio nasce a Lanciano nel 1987 dall’iniziativa dell’Avv. Camillo La Morgia ed oggi riunisce professionisti con differenti background e competenze consolidate in una varietà di settori del diritto.

Le metodologie di lavoro adottate dallo Studio si caratterizzano per un approccio fortemente focalizzato su specifiche aree di attività che consente di fornire assistenza e consulenza legale.

La capacità organizzativa e il livello di esperienze consentono allo Studio di gestire anche operazioni complesse, garantendo sempre un lavoro accurato e un saldo rapporto fiduciario tra il singolo professionista e il cliente.

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