Il Decreto Legge n. 59/2016, entrato in vigore il 4 maggio 2016 ed avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, ha introdotto all’art. 1 il pegno non possessorio, ossia una nuova forma di garanzia per la riscossione del credito fino ad ora esclusa nel nostro ordinamento.
Gli imprenditori che sono iscritti nel registro delle imprese possono costituire la citata nuova forma di pegno per garantire i crediti relativi all’esercizio dell’attività d’impresa concessi da banche o da intermediari finanziari. Non può quindi trattarsi di crediti personali dell’imprenditore o di crediti di un’impresa diversa.
Secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1 del D.L. in esame, il pegno non possessorio può essere costituito “su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.”
Il legislatore ha stabilito che il pegno non possessorio deve essere costituito, a pena di nullità, mediante atto scritto recante l’indicazione del creditore, del debitore, la descrizione del bene concesso in garanzia e l’importo massimo garantito e, infine, deve essere iscritto nel registro dei pegni non possessori.
Al verificarsi dell’evento che determina l’escussione del pegno, il creditore ha le seguenti possibilità:
1) vendere i beni oggetto di garanzia e trattenere il corrispettivo fino al soddisfacimento del proprio credito;
2) escutere i crediti fino a concorrenza della somma garantita;
3) concedere in locazione il bene oggetto di garanzia, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito.



