
Il Consiglio Notarile di Firenze, con la massima n. 53 del 2015, ha previsto la legittimità di una prassi ormai consolidata degli ultimi anni, ossia quella del recesso “consensuale” di un socio di S.r.l. nel caso in cui non vi siano cause legali o convenzionali che diano diritto all’esercizio del recesso.
Infatti, ai sensi della sopra citata massima, i soci di S.r.l., con delibera all’unanimità, possono consentire la liquidazione delle quote di un socio mediante denaro o beni sociali.
La necessità del consenso unanime è dovuta alla necessità di rispettare il principio di parità di trattamento fra soci che la fattispecie determina, e quindi dalla necessità di rinunziarvi preventivamente. Nella circostanza, infatti, ad un socio è concesso disinvestire, anche a spese del patrimonio sociale; gli altri non godono di ugual diritto.
Il Consiglio Notarile, inoltre, osserva che il socio recedente può essere rimborsato con le modalità previste dall’art. 2473 c.c., ossia mediante l’utilizzo di riserve disponibili o, in mancanza, con riduzione del capitale sociale, nel caso in cui non vi siano altri soci o terzi estranei alla compagine sociale disponibili all’acquisto delle quote del socio recedente.
A tal proposito, però, è necessario precisare che, se si riduce il capitale e i creditori si oppongono alla riduzione, la società non viene messa in liquidazione e, pertanto, non si potrà procedere con il rimborso del recedente, che dovrà rimanere all'interno compagine sociale.



