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 MARCHIO LA MORGIA

 

Lo Studio, che ha assistito una primaria compagnia di trasporto marittimo di passeggeri nell’Adriatico in una causa di risarcimento danni, ha ottenuto un’interessante sentenza dal Tribunale di Lanciano in materia di notifica di integrazione della domanda.

La pronuncia trae origine dall’accoglimento dell’eccezione di nullità dell’atto di citazione ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 4, e 164, comma 4 con conseguente ordine da parte del Giudice alla parte attrice di procedere all’integrazione della domanda nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 164, comma 5, c.p.c. 

Tuttavia, parte attrice ha depositato telematicamente “atto di citazione in rinnovazione”, come notificato alla parte convenuta personalmente.

Ebbene, i difensori della compagnia navale, a tal proposito, hanno rilevato come l’attrice avesse disatteso il provvedimento del giudice, effettuando la notifica di “atto di citazione in rinnovazione” in luogo della ordinata integrazione della domanda già proposta ed hanno evidenziato che detta integrazione, in quanto atto endoprocedimentale, sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell’art. 170 c.p.c., dunque al procuratore costituito entro il termine perentorio fissato dal giudice ai sensi dell’art. 164, comma 5, c.p.c. 

Il Tribunale di Lanciano ha accolto anche la predetta eccezione, dichiarando la nullità della domanda della domanda e la sua improcedibiità, dal momento che “al riguardo, si rileva che, l’art. 164, comma 5, c.p.c., nel caso di rilevata nullità della citazione perché mancante dell’esposizione dei fatti di cui all’art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., prevede che il giudice fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Sicché, come disposto dal giudice con la richiamata ordinanza del (…), parte attrice, stante l’avvenuta costituzione in giudizio della parte convenuta, avrebbe dovuto provvedere all’integrazione della domanda originariamente proposta, entro il termine perentorio indicato nel provvedimento giudiziale e nelle forme previste dall’art. 170, comma 1, c.p.c., in forza del quale, successivamente alla costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito salvo che la legge disponga altrimenti. Ciò in forza del principio generale, sotteso alla norma processuale da ultimo citata, per effetto del quale il procuratore costituito diviene l’unico soggetto destinatario degli atti del processo. Né, come evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito (Trib. Napoli, 14 maggio 2010), può ipotizzarsi una sanatoria della ravvisata nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per raggiungimento dello scopo, atteso che il fine della disciplina processuale è quello di far sì che sia il procuratore, in quanto legittimato ad azionare gli strumenti processuali, e non la parte personalmente ad essere reso edotto di quanto eseguito dalla parte onerata in ottemperanza dell’ordine di integrazione della domanda.”

E continua il Tribunale, in merito alle conseguenze giuridiche di quanto sopra osservato, “stato chiarito che non può pervenirsi ad una declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti, in quanto espressamente prevista dall’art. 307, comma 3, c.p.c. soltanto per la diversa ipotesi di mancata rinnovazione della citazione entro il termine perentorio fissato dal giudice. 
Sicché, stante la mancanza di un’espressa previsione normativa che disciplini gli effetti della condotta processuale in discorso, si è ritenuto che il giudice debba, con sentenza, dichiarare la nullità ed improcedibilità della domanda proposta (e non integrata nelle dovute forme), dal momento che il convenuto, costituendosi, ha reso attuale il proprio diritto alla decisione. 
Nel caso di specie, all’applicazione delle coordinate interpretative che precedono consegue la declaratoria di nullità ed improcedibilità della domanda proposta dalla parte attrice.”

LO STUDIO

Lo studio nasce a Lanciano nel 1987 dall’iniziativa dell’Avv. Camillo La Morgia ed oggi riunisce professionisti con differenti background e competenze consolidate in una varietà di settori del diritto.

Le metodologie di lavoro adottate dallo Studio si caratterizzano per un approccio fortemente focalizzato su specifiche aree di attività che consente di fornire assistenza e consulenza legale.

La capacità organizzativa e il livello di esperienze consentono allo Studio di gestire anche operazioni complesse, garantendo sempre un lavoro accurato e un saldo rapporto fiduciario tra il singolo professionista e il cliente.

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