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 MARCHIO LA MORGIA

 

 

La clausola floor, inserita all’interno di un contratto di mutuo a tasso variabile, consente all’Istituto Bancario, in un periodo di crisi come quello attuale, di garantirsi una minima remunerazione indipendentemente dal parametro di riferimento dell’obbligazione del mutuatario.

Ebbene, sovente accade che nei giudizi promossi contro gli Istituti Bancari i mutuatari eccepiscano anche la nullità della clausola di determinazione del tasso corrispettivo, derivante dalla violazione degli obblighi informativi contenuti nel TUF, in quanto tendono a considerare l’inserimento della clausola floor all’interno di un contratto di mutuo come elemento costitutivo di un contratto avente la natura di derivato implicito.

Tuttavia, il Tribunale di Modena in una recente sentenza, conforme a quanto stabilito anche dal Tribunale di Lanciano il 04.04.2018, ha espresso un principio differente rispetto a quello avanzato dal mutuatario, ritenendo che “la presenza di una clausola di tasso “floor” non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del c.d. TUF né può fondatamente ritenersi che la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell’obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturino l’essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa finanziamento a strumento finanziario con cui il cliente, controparte dell’istituto di credito, mira a realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo, ed ha diritto a ricevere informazioni complete e puntuali in relazione all’effettivo grado di rischio assunto, e sull’equilibrio delle condizioni contrattuali così effettivamente praticate”.

In altri termini, l'opzione floor assume la natura di strumento finanziario solo nel caso in cui le parti stipulino il contratto al fine di trasferire un rischio e non una somma di denaro.
Pertanto, non ogni contratto che preveda un tasso minimo può essere considerato un contratto avente natura di contratto derivato implicito con conseguente applicazione degli obblighi informativi ad esso relativi e contemplati nel TUF.

LO STUDIO

Lo studio nasce a Lanciano nel 1987 dall’iniziativa dell’Avv. Camillo La Morgia ed oggi riunisce professionisti con differenti background e competenze consolidate in una varietà di settori del diritto.

Le metodologie di lavoro adottate dallo Studio si caratterizzano per un approccio fortemente focalizzato su specifiche aree di attività che consente di fornire assistenza e consulenza legale.

La capacità organizzativa e il livello di esperienze consentono allo Studio di gestire anche operazioni complesse, garantendo sempre un lavoro accurato e un saldo rapporto fiduciario tra il singolo professionista e il cliente.

Professionisti

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AVVOCATO
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MARIO LA MORGIA

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PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
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