
Lo Studio ha assistito con successo il soggetto cessionario di un credito nella controversia promossa contro quest’ultimo dalla Curatela Fallimentare.
La Curatela, infatti, citava in giudizio il cessionario di un credito ceduto dalla società poi fallita per sentir dichiarare dal Tribunale la nullità e/o annullabilità del contratto di cessione, in quanto concretante l’ipotesi delittuosa della bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, c. 3, L.F. con violazione di una norma penale imperativa posta a tutela dell’interesse pubblico alla par condicio creditorum.
Il Tribunale di Lanciano, tuttavia, rigettava la suddetta domanda, ritenendo fondate le argomentazioni di controparte.
In particolare, secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Tribunale, “l’attività negoziale non può dirsi illecita per il solo fatto che essa comporti un danno per i terzi in generale o per i creditori in particolare, perfino ove tanto sia l’unica o l’effettiva finalità in concreto perseguita dalle parti (…) l’attività negoziale del privato non può mai dirsi illecita se realizzi, come effetti indiretti, il detrimento patrimoniale altrui: detrimento che, anzi, nella moderna circolazione giuridica, costituisce un’evenienza per così dire insita o coessenziale all’ordinaria estrinsecazione dei traffici giuridici”.
In particolare, secondo il Tribunale di Lanciano, "l'atto negoziale lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è di per sé illecito poiché nessuna norma vieta alle parti di compiere attività negoziali che possano comportare un pregiudizio economico per i terzi."



