
La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto il “contratto di affiancamento in agricoltura”. Una nuova fattispecie contrattuale che è stata normata con lo scopo di favorire l’imprenditoria giovanile e il passaggio tra generazioni dell’impresa agricola.
Tuttavia, tale norma rimarrà in vigore solo per tre anni, perdendo ogni efficacia il 31.12.2020.
I soggetti coinvolti nel suddetto contratto sono:
- “l’affiancante”, ossia una persona fisica di età compresa tra i 18 e i 40 anni che non sia titolare di proprietà o di altri diritti reali di godimento su terreni agricoli;
- “l’affiancato”, ossia un imprenditore agricolo o un coltivatore diretto di età superiore a 65 anni.
Il contratto in questione impegna l’affiancato a formare il giovane e impegna l’affiancante alla gestione diretta dell’impresa, in accordo con il titolare, e ad apportare le innovazioni necessarie alla crescita dell’impresa stessa.
Tale fattispecie contrattuale implica la ripartizione degli utili di impresa tra i due soggetti in percentuali comprese tra il 30 ed il 50% a favore del giovane, oltre al fatto che quest’ultimo ha un diritto di prelazione nel caso di cessione del fondo o dell’azienda dell’affiancato.
Il vantaggio del contratto di affiancamento consiste principalmente nella possibilità di ottenere la concessione di mutui agevolati a tasso zero per l’impresa dell’affiliato e nell’equiparazione dell’affiancante all’imprenditore agricolo a titolo principale con tutte le conseguenti agevolazioni fiscali previste dalla legge.



