Secondo la legge n. 3/2012 solo le persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei alla propria attività lavorativa o imprenditoriale, quindi solo i consumatori, possono ricorrere alla procedura di rinegoziazione della propria posizione debitoria.
Ebbene, la suddetta impostazione è stata rivista ed ampliata dalla sentenza n. 1869/2016. A mente di tale pronuncia è stato affermato che ciò che rileva è l’aver contratto obbligazioni “per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un’attività d’impresa o professionale propria”.
Nella sentenza gli Ermellini dichiarano di non condividere l’opzione tesa ad affermare un intento precettivo assoluto dell'art. 6, comma 2, lett. b) della legge 3/2012, che limiterebbe la figura di consumatore a colui che intenda ristrutturare debiti preesistenti non sorti da attività d'impresa o professione, neanche in parte.
Secondo i giudici di legittimità, ciò che rileva è la qualità dei debiti da ristrutturare, considerati nella loro composizione finale, e non l’attività svolta dal soggetto che propone il piano.
Infatti, per la sentenza in esame, può accedere al piano del consumatore anche il lavoratore autonomo o l’ imprenditore che abbia contratto “obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale", aprendo la porta anche alla possibilità di considerare nel piano pure i debiti derivanti da impegni "a favore di terzi - purché - senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria"
Inoltre, la Suprema Corte, a proposito della qualità di consumatore, afferma che: “la nozione di consumatore (e dunque di soggetto abilitato al piano) non deve avere riguardo in sé e per sé ad una persona priva dal lato attivo di relazioni d'impresa o professionali, attuali o pregresse, purché le stesse non abbiano dato vita ad obbligazioni residue non ancora soddisfatte al momento della presentazione del piano" e, relativamente alla possibilità di ricorrere alla procedura in esame”.
Pertanto, alla luce della citata pronuncia della Corte di Cassazione, anche l’imprenditore o il lavoratore autonomo può proporre un piano del consumatore, purché destinato a pagare debiti sorti per ragioni familiari in senso ampio.



