Nella giurisprudenza di merito sono sorti opposti orientamenti sulle conseguenze giuridiche che l’applicazione di interessi moratori comporterebbe in relazione al contratto di finanziamento al quale sono stati applicati.
La recente sentenza della Corte d’Appello di Roma, Seconda Sezione Civile, del 07.07.2016 ha decretato che gli interessi di mora rientrano nel perimetro di operatività degli art. 644 c.p. e 1815, c. 2, c.c. e determinano, in caso di loro pattuizione usuraria, la gratuità dell’intero finanziamento.
Tale tesi si contrappone all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui gli interessi moratori sono esclusi dal campo di applicazione della normativa antiusura, in quanto: 1) gli artt. 644 c.p. e 1815, c. 2, c.c. si riferiscono agli interessi convenuti e in corrispettivo e, pertanto, viene valorizzata la fase fisiologica del rapporto; 2) le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) non contemplano gli interessi di mora; 3) la natura degli interessi di mora (natura sanzionatoria) è ontologicamente differente rispetto a quelli corrispettivi; 4) il TAEG comunitario non prevede gli interessi in questione. (Trib. Milano 28.04.2016; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Roma 07.05.2015).
Anche in relazione all’art. 644 c.p., quindi relativamente al sistema penalistico, è stato rilevato in una pronuncia del GIP di Lecce del 03.03.2016 che “nulla è detto circa l’interesse moratorio che pertanto, stante il divieto di interpretazione analogica ed il principio di tassatività della norma penale, non può essere ricompreso nel calcoli relativi al superamento o meno del tasso soglia”.
Tuttavia, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito è quello sancito nella sentenza della Corte d’Appello di Roma richiamata, soprattutto alla luce delle pronunce di legittimità conformi a tale indirizzo (Cass. Civ. n. 350/2013, 602/2013, 603/2013; Corte Cost. n. 29/2002).
Il principale argomento posto a sostegno di questa tesi è la affermata esistenza di un “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge”.
Inoltre, a sostegno di quest’ultimo orientamento è possibile evidenziare che la L. 28.2.2001 si riferisce a interessi promessi o convenuti a qualunque titolo, quindi anche a quelli moratori e che l’art. 644 c.p. disciplina il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, senza operare distinzioni tra le differenti tipologie di interessi, oltre al fatto che risulterebbe assai rischioso sottrarre l’applicazione degli interessi moratori alle conseguenze previste dagli artt. 644 c.p. e 1815, c. 2, c.c.
Tale ultimo articolo, infatti, prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all’esigenza di maggior tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della soglia di cui alla l. 108/1996.
Pertanto, ove venisse riscontrata l’applicazione di interessi moratori usurari ad un contratto di finanziamento, esso diverrebbe gratuito ed il soggetto mutuatario dovrà pagare solo la sorte capitale e potrà ottenere il rimborso di tutte le somme corrisposte al soggetto mutuante a titolo di interessi.
E’ tuttavia necessario precisare che la maggioritaria giurisprudenza di merito, nell’ipotesi suddetta, prevede la non corresponsione, e quindi il rimborso, solo degli interessi moratori, restando comunque dovuti quelli corrispettivi.



