
Si segnala una interessante sentenza del Tribunale di Lanciano, che può certamente annoverarsi tra le prime in Italia, in materia di ritenute fiscali applicate da Poste Italiane S.p.A. sugli interessi maturati dai buoni postali.
Lo Studio, coadiuvato da professionisti esterni per la relazione contabile, ha assistito alcuni risparmiatori che lamentavano l’errato momento impositivo delle ritenute fiscali applicato da Poste Italiane, con conseguente obbligo restitutorio, in capo all’intermediario, di tutti gli interessi non corrisposti.
Infatti, come osservato nella sentenza in commento, per alcune serie di BFP, Poste Italiane, in violazione della normativa primaria dettata dal D.P.R. n. 600 del 29.09.1973; D.L. n. 556 del 19.09.1986 e relativa legge di conversione n. 759 del 17.11.1986; D. Lgs. n. 239 del 01.04.1996, ha applicato erroneamente le ritenute fiscali annualmente sugli interessi capitalizzati, anziché in un’unica soluzione, ossia nel momento in cui i buoni vengono rimborsati.
Secondo il Tribunale di Lanciano, la normativa applicata erroneamente dall’intermediario comporta la capitalizzazione annuale degli interessi di volta in volta maturati dai buoni oggetto di ricorso, al netto dei trattamenti tributari e non già al lordo, così anticipando il momento impositivo degli stessi ad una fase anteriore alla percezione degli importi da parte dei risparmiato
Da tale erronea applicazione deriva una maggiore tassazione in danno dei sottoscrittori, con conseguente obbligo di rimborso, a carico di Poste Italiane, delle somme indebitamente percepite.