
La vicenda, giuridicamente controversa, trae origine da un contenzioso instauratosi dinanzi al Giudice di Pace di Lanciano.
Una società, al momento della sottoscrizione di contratto di garanzia con un Confidi relativo ad un mutuo chirografario, versava una somma pari al 5% dell’importo garantito a titolo di fondo rischi.
Nel medesimo contratto di garanzia, il Confidi si impegnava a restituire la somma versata a titolo di fondo rischi all’estinzione del finanziamento garantito.
Ebbene, al momento dell’estinzione anticipata del suddetto finanziamento, il Confidi rifiutava di restituire la somma versata e, pertanto, la società si vedeva costretta ad agire giudizialmente per il recupero del credito.
Il Confidi, tuttavia, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Lanciano, sostenendo l’infondatezza della richiesta di versamento avanzata, poiché la gestione delle quote sociali sottoscritte da parte dei Soci sarebbe stata sottoposta alle regole indicate nello Statuto del Confidi che espressamente precisavano che tali somme, in caso di delibera di recesso positiva da parte della Confidi stesso, avrebbero dovuto essere liquidate solo all’esito del decorso dei termini concessi dallo statuto.
Si costituiva in giudizio la società creditrice, assistita dall’Avv. Mario La Morgia, sostenendo che, alla luce delle pattuizioni previste nel contratto di garanzia, il fondo rischi doveva essere qualificato come deposito cauzionale, essendo di conseguenza soggetto alla disciplina del pegno irregolare e, pertanto, doveva essere restituito tantundem eiusdem generis et qualitatis.
Secondo la società, infatti, il fondo rischi nulla aveva a che vedere con i rapporti sociali, tanto che essa non aveva mai esercitato il proprio diritto di recesso dalla compagine societaria del Confidi.
La controversia è stata decisa dal Giudice di Pace di Lanciano che, accogliendo le tesi difensive della società e dissentendo da alcune decisioni del Giudice di Pace di Pescara, ha osservato come l’importo versato a titolo di fondo rischi avesse i caratteri del deposito cauzionale e che, essendo stato estinto il finanziamento garantito, il fondo rischi avesse cessato la sua ragion d’essere.
Pertanto, il Giudice di Pace di Lanciano rigettava l’opposizione promossa dal Confidi, confermando il decreto ingiuntivo opposto.



