
Il tema riguardante il diritto di controllo del socio non amministratore nelle S.r.l. ha sempre creato in dottrina ed in giurisprudenza posizioni contrastanti.
In particolare, il predetto diritto in capo ai soci non amministratori si fonda sull’art. 2476, c. 2, c.c. a mente del quale “I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.”
Sul punto, la Corte di Cassazione (sent. n. 47307/2016) ci ricorda che il diritto di questione certamente non si attenua nel caso in cui la società sia dotata di un organo di controllo interno, ma anzi afferma che a ciascun socio spetta il potere di controllare l’operato degli amministratori e che, ai sensi dell’art. 2476 c.c., l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.
La giurisprudenza di merito, inoltre, ha delineato le modalità di accesso del socio alla documentazione societaria, stabilendo che il diritto previsto dall’art. 2476, c. 2, c.c. può essere esercitato mediante un professionista di fiducia, senza oneri a carico della società, nei luoghi in cui è custodita la documentazione e, ove richiesto, previa sottoscrizione di un accordo di non divulgazione dei dati ivi contenuti.



