La Corte di Cassazione, con due sentenze intervenute a poco tempo di distanza l’una dall’altra, si è occupata della validità di accordi parasociali sempre più diffusi mediante i quali alcuni soci si obbligano a tenere indenne un altro socio da eventuali effetti negativi dell’investimento da quest’ultimo realizzato per l’acquisto della partecipazione societaria.

In altri termini, accade sovente che un socio acquisti un’ulteriore partecipazione societaria oltre a quella già posseduta e che, contestualmente e conseguentemente a tale acquisto, venga sottoscritto un accordo mediante il quale gli altri soci riconoscono al primo socio un diritto di vendita con obbligo di acquisto da parte di essi della partecipazione societaria ad un prezzo predeterminato.

In tal modo, il socio che ha acquisito la maggior partecipazione societaria sarà manlevato da ipotetiche perdite conseguenti all’andamento della società, potendo decidere di vendere agli altri soci, che hanno l’obbligo di acquistare, ad un prezzo pari a quello originariamente versato.

Si potrebbe, a tal proposito, sostenere che tali accordi sarebbero affetti da nullità, in quanto contrastanti con l’art. 2265 c.c., a mente del quale è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Tuttavia, la Cassazione, con le sentenze nn. 17498 del 2018 e 17500 del 2018, ha sancito la legittimità e validità dei suddetti accordi, sul presupposto che in tali casi “nessun significato in tal senso potrà assumere il trasferimento del rischio puramente interno fra un socio e un altro socio o un terzo, allorchè non alteri la struttura e la funzione del contratto sociale, nè modifichi la posizione del socio in società, e dunque non abbia nessun effetto verso la società stessa: la quale continuerà ad imputare perdite ed utili alle proprie partecipazioni sociali, nel rispetto del divieto ex art. 2265 c.c. e senza che neppure sia ravvisabile una frode alla legge ex art. 1344 c.c., la quale richiede il perseguimento del fine vietato da parte di un negozio che persegua proprio la funzione di eludere il precetto imperativo.”

Nelle ipotesi sopra citata l’accordo intervenuto tra i soci dotato di una causa concreta meritevole di tutela, essendo lo scopo dell’acquisto di partecipazioni con l’opzione put quello di finanziamento dell'impresa, anche indirettamente, mediante il finanziamento ad altro socio, nell'ambito di operazioni di alleanza strategica tra vecchi e nuovi soci.

Prosegue la Suprema Corte “In questi casi, accanto alle molteplici forme di finanziamento dell'impresa che il legislatore e la pratica prospettano - a titolo di partecipazione al capitale di rischio (azioni privilegiate, postergate, a voto plurimo, riscattande, ecc.), di debito (mediante obbligazioni strutturate, subordinate, irredimibili ex art. 2411) o con i numerosi strumenti finanziari che possono essere emessi dalla società (cfr. artt. 2346, comma 6; 2447-ter, comma 1, lett. e) - non è precluso alle parti di addivenire pure a simili accordi, in cui la causa concreta è mista, in quanto associativa e di finanziamento, con la connessa funzione di garanzia assolta dalla titolarità azionaria e dalla facoltà di uscita dalla società senza la necessità di pervenire, a tal fine, alla liquidazione dell'ente.”

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