L’evoluzione della condivisione degli spazi all’interno degli uffici ha spinto gli esperti del diritto ad introdurre nuove forme contrattuali maggiormente efficaci e flessibili.

Si è, pertanto, giunti ad una “innovazione” del contratto di locazione.

La nuova forma contrattuale è quella del coworking, inteso come condivisione di spazi di lavoro all’interno dei quali è possibile utilizzare una serie di servizi utili per la propria attività lavorativa.

Tale contratto è un negozio atipico qualificabile come contratto di durata a causalità mista che permette di regolare i rapporti tra i clienti - utilizzatori dei servizi e il proprietario – gestore dello spazio condiviso e si differenzia dal contratto di locazione poiché, nel caso in esame, vengono messi a disposizione del cliente non solo lo spazio, ma anche una serie di servizi funzionali e connessi all’utilizzo di esso, i quali diventano l’elemento centrale e caratterizzante della fattispecie contrattuale (internet, pulizie, sale riunioni, servizio di segreteria).

Inoltre, il contratto di coworking si rivela maggiormente flessibile rispetto a quello di locazione, in quanto non sono previste durate minime, non vi è la necessità dei “gravi motivi” per l’esercizio del recesso del locatore e non vi sono diritti di prelazione in caso di vendita, né di indennità di avviamento.

Il contratto di coworking deve contenere l’indicazione degli spazi, degli arredi e la descrizione di tutti i servizi offerti.

Invece, la determinazione della durata, così come del corrispettivo, sono lasciati alla discrezionalità delle parti, non sussistendo alcun vincolo da rispettare, oltre al vantaggio che non è necessaria la registrazione del contratto.

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