
Tale principio è stato affermato nuovamente dalla Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con la sentenza n. 38882 del 2018.
La vicenda, ovviamente, trae origine dall’installazione di telecamere utilizzate per controllare l’operato dei dipendenti di un'attività.
In seguito a controlli, al datore di lavoro veniva contestata la violazione dell’art. 4 previsto dalla Legge n. 300/1970. L’imputato si difendeva nei primi due gradi di giudizio affermando di aver installato le telecamere per tutelare il patrimonio aziendale e di aver ottenuto il previo consenso scritto dei dipendenti all’installazione delle telecamere in questione.
La Suprema Corte, alla luce di un suo precedente orientamento, ha confermato la sentenza di condanna della Corte d'Appello, stabilendo che tale consenso non è sufficiente ad escludere la violazione della citata normativa, ma è necessario, in caso di installazione di apparecchiature di videosorveglianza, il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o un provvedimento autorizzativo da parte della Direzione Territoriale del Lavoro (oggi Ispettorato Territoriale del Lavoro), come prescritto dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
La ratio della norma risiede nel fatto che solo le rappresentanze sindacali o l’Ispettorato del Lavoro possono garantire l’esistenza effettiva delle esigenze aziendali.



