Accade sempre più spesso che i Comuni, per la realizzazione di opere pubbliche, commissionino lavori subordinando il pagamento dell’appaltatore all’erogazione del finanziamento da parte della Regione.
Ciò comporta che, nella grande maggioranza dei casi gli appaltatori, dinanzi al mancato pagamento delle opere realizzate e alla richiesta di quanto ad essi spettante, si vedano opporre dai Comuni committenti l'omesso versamento del finanziamento da parte dell'Ente erogatore.
Orbene, che fare? Chi è il responsabile?
Sul punto è intervenuta una recente pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n. 21180 del 24 agosto 2018.
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Bari che condannava il Comune a pagare i lavori eseguiti da un’impresa appaltatrice, nonostante il Comune avesse eccepito che il pagamento doveva avvenire solo in seguito all’erogazione del finanziamento da parte della Regione.
La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado e la parte soccombente proponeva ricorso per Cassazione.
Con l’ordinanza sopra citata, la Suprema Corte stabilisce che secondo i principi generali posti dall’art. 1218 c.c., il debitore è responsabile per solo fatto dell’inadempimento, salva la prova dell’impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata. In particolare, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare l’assenza di colpa con l’uso della diligenza spiegata per rimuovere l’ostacolo frapposto da altri all’esatto adempimento.
Continua la Corte, in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il Comune) nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell’ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell’appaltatore, causato dal ritardo nell’erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l’ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.