
Con la sentenza n. 3070/2018, il T.A.R. Compania, in materia di ammissibilità del beneficio del soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione dei costi per la manodopera, ha osservato che l'offerta economica non è integrabile mediante il soccorso istruttorio, affermando il seguente principio: “Il Collegio condivide l’ormai diffuso e prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 7 febbraio 2018 n. 815; TAR Campania Napoli, Sez. III, 3 maggio 2017 n. 2358) che, sull’analoga questione della quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali, ha reputato non più percorribile l’integrazione dell’offerta economica tramite soccorso istruttorio, alla luce del quadro normativo introdotto dal nuovo codice dei contratti pubblici (artt. 83, comma 9, e 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016). Pertanto, facendo tesoro dei citati approdi giurisprudenziali, vanno formulate le seguenti decisive osservazioni: i) per le gare indette sotto l’egida del nuovo codice dei contratti pubblici (come quella che qui viene in rilievo), non sono più rinvenibili le condizioni perché possa darsi ingresso al soccorso istruttorio nell’ipotesi di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e/o dei costi della manodopera: ciò, in quanto il nuovo codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale obbligo di indicazione, esprimendosi in maniera chiara ed univoca sulla necessaria quantificazione dei suddetti oneri e costi già in sede di predisposizione dell’offerta economica. Più in generale, va evidenziato che il nuovo codice non ammette comunque che il soccorso istruttorio possa essere utilizzato per sanare mancanze, incompletezze e/o irregolarità essenziali relative all’offerta economica (in tal senso – e in modo espresso – l’articolo 83, comma 9, cit.), laddove l’omessa indicazione degli oneri di sicurezza e/o dei costi della manodopera incide sicuramente su elementi essenziali dell’offerta economica, rappresentati nello specifico dagli importi destinati dalla singola impresa alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza sul lavoro ed al soddisfacimento del diritto all’equa retribuzione costituzionalmente garantito; ii) le argomentazioni della ricorrente vanno disattese, fondandosi su un orientamento maturato nel regime previgente, consacrato nella citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19/2016, che ha espressamente limitato la valenza del principio del soccorso istruttorio in tema di oneri di sicurezza alle sole gare soggette alla disciplina del d.lgs. n. 163/2006, escludendovi quelle indette nella vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici. Neppure giova invocare la pronuncia della Corte di Giustizia UE C-140/16 del 10 novembre 2016, trattandosi anche in tal caso di decisione emessa nei riguardi della normativa previgente ed in relazione alla direttiva abrogata 2004/18/CE. Difatti, in relazione al regime antecedente, la Corte di Giustizia ha ritenuto contrastante con il principio della parità di trattamento e con l’obbligo di trasparenza l’esclusione per omessa separata indicazione nell’offerta dei costi aziendali per la sicurezza, esclusione che fosse il portato di un’interpretazione giurisprudenziale e non fosse frutto della carenza di una condizione di partecipazione che risultava espressamente contemplata nei documenti di gara o nella stessa normativa nazionale. Viceversa, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 è stata superata ogni incertezza interpretativa, nel senso sopra illustrato dell’inderogabilità dell’obbligo derivante dall’art. 95, comma 10, con la conseguenza che in presenza di una così esplicita disposizione di legge, è del tutto irrilevante che né la lex specialis di gara né il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante abbiano previsto la dichiarazione separata di tali oneri, discendendo direttamente ed inequivocabilmente dalla legge l’obbligo di effettuare la dichiarazione stessa. Peraltro, occorre aggiungere, è proprio il quid novi contenuto nella disciplina dettata sul punto dalla citata disposizione, che ha inteso porre fine, una volta per tutte, ai ben noti contrasti insorti nella vigenza del preesistente assetto legislativo, fermo restando che non emergono allo stato profili di incompatibilità fra il nuovo quadro normativo di diritto interno (che impone, ora in modo tassativo, l’indicazione nell’offerta economica degli oneri e dei costi in questione) ed il pertinente paradigma normativo eurounitario; iii) la nuova disciplina fissa un obbligo legale inderogabile a carico dei partecipanti alla gara pubblica, cosicché resta ininfluente che gli atti della procedura non dispongano espressamente al riguardo, operando piuttosto il meccanismo dell’eterointegrazione con l’obbligo discendente dalla norma primaria (sulla vigenza del principio di eterointegrazione legale del bando di gara ex art. 1339 c.c., cfr. da ultimo anche A.P. n. 19/2016 cit.). Non si ravvisa nemmeno in questo caso un palese contrasto fra il principio di eterointegrazione in parola ed i principi europei di certezza giuridica e di massima concorrenza, dal momento che tutti gli operatori economici devono ritenersi soggetti non solo alle prescrizioni della disciplina di gara ma anche all’osservanza degli ineludibili obblighi di legge, proprio al fine di assicurare effettiva attuazione ai principi europei di cui sopra”.