
Il caso.
La questione si riassume brevemente nell’azione per danni intrapresa dall’aggiudicatario di un immobile pignorato che, dopo il decreto di trasferimento, scopre – non risultava nella c.t.u. di stima, benché vi fosse specifico quesito del G.Es - che l’immobile era stato realizzato in assenza di provvedimento amministrativo e, pertanto, era costretto a sostenere i costi del condono.
Il Tribunale di Velletri, ritenendo sussistere la responsabilità tanto del C.t.u., quanto del Delegato alla vendita, li condannava entrambi al risarcimento dei danni in favore dell’aggiudicatario.
Assenza di responsabilità del delegato alla vendita.
La Corte di Appello di Roma, 2° Sezione civile, con la sentenza n. 3788/2918 ha ritenuto, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, non sussistere alcuna responsabilità del Delegato alla vendita, in quanto questi interviene, su nomina del giudice dell’esecuzione, in un preciso momento della procedura espropriativa ed esattamente dopo che il perito ha provveduto alla identificazione dell’immobile ed ai richiesti accertamenti urbanistico-edilizi come disposti dal giudice stesso.
La Corte d’Appello ritiene, quindi, che da quanto sopra osservato ne consegue la terzietà e l’estraneità del delegato alla vendita rispetto alla fase preliminare della procedura di vendita di stima e agli accertamenti urbanistici svolti dal perito.
Non è demandato al delegato il controllo in ordine alla esattezza né dei dati catastali, né della conformità urbanistico edilizio, accertamento questo, attribuito esclusivamente al consulente tecnico, all’uopo incaricato e verificato dal giudice dell’esecuzione. Tale controllo deve precedere e non seguire l’ordinanza di delega delle operazioni di vendita.
Gli adempimenti non correttamente adempiuti non sono in alcun modo di competenza del delegato alla vendita, estraneo ai rapporti tra il giudice dell’esecuzione e il perito da quest’ultimo nominato.