Nella sentenza n. 9983 del 2017, la Corte di Cassazione afferma un importante principio riguardo alla c.d. concessione abusiva del credito da parte di un Istituto Bancario.

I giudici di legittimità, infatti, hanno sostenuto che “se il ricorso abusivo al credito va oltre i confini dell’accorta gestione imprenditoriale quanto all’amministratore della società finanziata, la stessa erogazione del credito, ove sia stata accertata la perdita del capitale di quella società, integra un concorrente illecito della banca”.

In altri termini, se dinanzi ad un accertato ed evidente stato di dissesto della società, l’istituto bancario concedesse ugualmente e imprudentemente una linea di credito alla predetta società, la stessa banca potrebbe essere ritenuta responsabile solidalmente con gli amministratori della società poi fallita.

Infatti, l’abusiva concessione del credito è dotata di intrinseca efficacia causale, posto che il fatto dannoso si identifica nel ritardo nell'emersione del dissesto e nel conseguente suo aggravamento prima dell'apertura della procedura concorsuale.

Alla luce di tali considerazioni, sorgerebbe in capo all’istituto di credito un‘obbligazione risarcitoria in via solidale (art. 2055 cod. civ.), giacché gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlabili alla mala gestio degli amministratori di cui le banche si siano rese compartecipi per il tramite dell'erogazione di quei medesimi finanziamenti

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