Ai sensi dell’art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000 è ritenuto responsabile del reato di omesso versamento delle ritenute d’acconto chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.

La violazione della suddetta norma comporta la reclusione da sei mesi a due anni.

Orbene, in merito alle responsabilità conseguenti all’omissione in questione, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2741 del 2018, ha affermato che in caso di società governata da un consiglio di amministrazione, sussiste la responsabilità penale di ciascun componente per il reato di omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, ancorché certificate e dichiarate dal presidente.

La decisione trae origine da un procedimento penale in cui il Tribunale, ritenuto sussistente il reato in esame, aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dei beni dei componenti del consiglio di amministrazione per un ammontare corrispondente al profitto del reato, in quanto le casse della società erano incapienti.

Secondo i giudici della Suprema Corte, I singoli componenti del consiglio d’amministrazione, d’altra parte, sono chiamati a rispondere del reato omissivo, non già quali garanti dell’adempimento altrui (il presidente del consiglio d’amministrazione), bensì quali destinatari diretti dell’obbligo di versamento.

Sul punto, infatti, viene altresì specificato che se l’ordinaria amministrazione è affidata a più persone disgiuntamente, ciascun amministratore è autonomamente e singolarmente in grado di porre in essere gli atti estintivi delle obbligazioni che impegnano la società. Il pagamento dell’obbligazione tributaria, peraltro, costituisce atto giuridico che qualunque amministratore può validamente compiere, non trattandosi di atto di gestione in senso stretto. 
Un’eventuale suddivisione interna di competenze, dunque, oltre a non essere opponibile ai terzi, non limita la capacità del singolo amministratore di compiere atti giuridici estintivi delle obbligazioni, a maggior ragione se al presidente del consiglio di amministrazione non è conferita alcuna specifica delega tributaria. 

Pertanto, la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente operato nel disporre il sequestro preventivo nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione.

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