La legislazione nazionale nulla prevede circa la proponibilità, in sede di concordato preventivo, di un’eventuale azione di responsabilità da parte del liquidatore giudiziale nei confronti degli amministratori o del collegio sindacale.

Nessun dubbio sulla proponibilità della suddetta azione durante la procedura concorsuale della società in persona del curatore fallimentare, soggetto legittimato ex art. 146 L.F.

Ai sensi di tale articolo, infatti, il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, esercita l’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, componenti dell’organo di controllo, direttori generali e liquidatori che, con il loro comportamento negligente o doloso, abbiano causato danni alla società.

Ma in caso di concordato preventivo?

Ebbene, sul punto è intervenuta una recente pronuncia del Tribunale di Bologna che ha escluso la possibilità, da parte del liquidatore giudiziale, di proporre l’azione in oggetto per un duplice ordine di motivi:

a)    la mancata indicazione del credito latente tra le disponibilità per i creditori non può essere equiparata ad un occultamento di attivo, dal momento che tali somme sarebbero connotate da indeterminatezza, essendo non ancora accertate le responsabilità;

b)    il commissario non può proporre azione di responsabilità senza che vi sia una delibera dell’assemblea in merito, poiché in assenza di una norma esplicita come quella contenuta nell’art. 2394 bis c.p.c. e nell’art. 146 L.F., la delibera dell’assemblea è necessaria per proporre la domanda, anche perché il liquidatore giudiziale non ha lo stesso potere del curatore fallimentare, non venendo meno con il concordato preventivo la capacità processuale dell’imprenditore in favore degli organi della procedura.

Alla luce delle osservazioni svolte dal Tribunale di Bologna, risulta evidente che, nel frequente caso in cui gli amministratori siano anche membri dell’assemblea, la mancanza di un’ovvia delibera assembleare favorevole alla proposizione di un’azione di responsabilità e l’omologazione del concordato metterebbero al riparo gli amministratori da qualsivoglia rischio risarcitorio.

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