
- VENDITA DI PRODOTTI TECNOLOGICI
IL NEGOZIO NON CONSEGNA IL TELEVISORE ACQUISTATO? IL GIUDICE NEGA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI
La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata dall’acquirente di un televisore, che non gli è mai stato consegnato dal punto vendita di una catena di negozi, di risarcimento dei danni morali conseguenti al “mancato godimento” del bene acquistato.
La Corte di Cassazione, sentenza n. 27537/2017, condivide le decisioni dei primi due gradi di giudizio, confermando che la mancata consegna di un televisore non può essere considerata una lesione del diritto costituzionalmente garantito allo svago, alla cultura e all’informazione.
- CONSUMI CASALINGHI
ADDIO ALLE MAXIBOLLETTE PER LUCE, ACQUA E GAS. LA DECISIONE AL SENATO
La proposta Baldelli, relativa alla fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici è stata ieri approvata alla Camera. Ora il medesimo testo dovrà essere approvato anche al Senato prima di diventare legge.
Tra le novità più rilevanti della proposta troviamo:
- prescrizione di due anni del diritto al pagamento del corrispettivo per la fornitura di luce, acqua e gas;
- laddove vengano emesse fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni (e qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo), viene introdotto il diritto dell'utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la correttezza dell'operato del fornitore;
- spetterà all'Aeegsi, con propria deliberazione, determinare la definizione di misure finalizzate ad incentivare l'autolettura, senza oneri a carico degli utenti, oltre a definire misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
- ASSICURAZIONI
POLIZZE INFORTUNI: LE CLAUSOLE DI INTRASMISSIBILITA’ DELL’INDENNIZZO AGLI EREDI SONO VESSATORIE
Con il provvedimento n. 26661/2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sancito che le clausole previste in alcuni contratti assicurativi con le quali si esclude la trasmissibilità dell’indennizzo agli eredi sono vessatorie ai sensi dell’art. 33, c. 1 e 2, lettere f) e t) e 34 comma 2 D.lgs. 206/2005, in quanto determinanti un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico dei consumatori.
- PRIVACY
LE ULTIME DECISIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY A TUTELA DEI CONSUMATORI
Le notizie diffuse dall’Autorità più rilevanti per i consumatori sono:
- in materia di social spam, è illecito l’utilizzo di indirizzi email presi dai social network per scopi pubblicitari. Tale pratica deve essere vietata alle società che utilizzano gli indirizzi email senza che i titolari dei predetti recapiti abbiano espresso il loro consenso;
- in materia di segnalazione al Sistema Informazioni Creditizie (SIC), il Garante ha affermato che “gli istituti di credito e gli operatori finanziari non bancari hanno l’obbligo di inviare il preavviso di imminente registrazione nei SIC ai soggetti che siano in ritardo nei pagamenti delle rate di un contratto di finanziamento o di un mutuo. Banche e finanziarie dovranno usare le modalità idonee a provare non solo l’invio del preavviso, ma anche l’avvenuta ricezione da parte degli interessati medesimi».
L’Autorità ha aggiunto, inoltre, che i dati, relativi agli inadempimenti non regolarizzati, all’interno dei SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie) potranno essere conservati per un massimo di 5 anni dalla data di scadenza del rapporto.
- PENALE
IL NUOVO ART. 162 TER C.P. ESCLUDE LE CONDOTTE RIPARATORIE PER IL REATO DI STALKING
Il 06.12.2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 172/2017 di conversione del d.l. fiscale collegato alla manovra, all’interno della quale è prevista l’entrata in vigore del nuovo art. 162 ter c.p.
Tale nuovo articolo prevede espressamente che le disposizioni ivi contenute non si applicano ai casi di cui all’art. 612 c.p., c.d. stalking.
Infatti, prima della suddetta modifica, la causa di estinzione del reato prevista dal precedente art. 162 ter c.p., secondo la quale “nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss. c.c., formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”, poteva applicarsi anche ad alcune fattispecie di atti persecutori previsti dall’art. 612 c.p.