Il piano attestato di risanamento è stato introdotto, tra le c.d. “procedure concorsuali minori”, con il Decreto Legge n. 83/2012 (Decreto Sviluppo).

Il suddetto istituto è previsto dall’art. 67, c. 3, lett. D, L.F. ai sensi del quale “Non sono soggetti ad azione revocatoria….gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano…”.

Le caratteristiche del piano sono: la non indispensabile conclusione di un accordo stragiudiziale con i creditori, l’inesistenza di un intervento del giudice e l’assenza di contratto tra il debitore e i creditori.

Lo scopo della procedura in esame è quello di tendere una mano all’imprenditore in difficoltà ed ai soggetti con cui intrattiene rapporti commerciali, che prima della riforma potevano vedere revocati eventuali pagamenti, atti e garanzie compiuti nel periodo antecedente all’insolvenza.

Infatti, la disciplina di tale nuovo atto stragiudiziale garantisce l’esonero dalla revocatoria fallimentare, purchè posto un essere secondo i criteri stabiliti dalla legge.

La deroga vuole privilegiare la continuità aziendale alla sola condizione della credibilità del piano di risanamento, dove non sussistono i vincoli del concorso tra i creditori e del rispetto del grado di prelazione.

Il piano attestato di risanamento è un vero e proprio piano di turnaround che deve avere due fondamentali caratteristiche per poter godere della protezione prevista dal legislatore, ovvero, deve permettere il risanamento dell’impresa, sia dal punto di vista dell’esposizione debitoria che dal punto di vista della situazione finanziaria, e deve essere attestato da un professionista indipendente che deve accertare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

Dal punto di vista soggettivo, al piano possono accedervi le imprese (siano imprenditori individuali o società commerciali) ritenute fallibili dall’ art. 1 , L.F. che recita: “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 

-       aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

-       aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

-       avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.”

E’ opportuno individuare le modalità attraverso cui può essere realizzato il risanamento distinguendo due macro-tipologie di interventi:

Intervento esterno - possono essere inserite in questa categoria diverse operazioni tipiche, come ad esempio, la ricapitalizzazione societaria, la conversione dei crediti in capitale rischio, la rinuncia totale o parziale ai debiti, la rinegoziazione delle condizioni di finanziamento o l’erogazione di nuova finanza;

Intervento interno – Vi rientrano diverse operazioni, tra le quali le più importanti sono l’alienazione di beni strumentali non strategici, l’aumento dell’efficienza del processo produttivo, l’autofinanziamento dell’impresa.

Dal punto di vista temporale, la società dovrà tornare in condizioni di equilibrio, sia economico che finanziario, in un arco di tempo compreso tra i 3 e i 5 anni. Un piano aziendale di risanamento che si estenda oltre questo lasso di tempo sarebbe ritenuto troppo incerto per via della volatilità delle previsioni sull’andamento delle variabili economiche inserite nel documento stesso.

 

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