
Secondo il Tribunale de L’Aquila, in funzione di giudice d’appello, la Regione è responsabile, a titolo di risarcimento per fatto illecito, dei danni causati dagli animali selvatici a persone o a cose.
Infatti, a mente di tale sentenza (n. 618/2017) “la l. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. 8 giugno 1990 n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.”
Tuttavia, la suddetta pronuncia non può ritenersi una novità, fondandosi su pregressi principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo i quali costituisce, infatti, principio generale del nostro ordinamento che le Regioni, laddove non vi si oppongano esigenze di carattere unitario, organizzano l'esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i Comuni e le Province (art. 118 Cost; D.Lgs n. 267/2000, art. 4).
Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. Civ. 3384/2015; Casi. Civ. 80/2010; Casi. Civ. 4202/2011; Casi. Civ. 26197/2011; Cass. Civ. 4806/2013).