La vicenda nasce da una domanda di accertamento dell’inadempimento degli obblighi derivanti da un contratto parasociale stretto tra due soci di una S.r.l.
Tale patto parasociale, adottato mediante scrittura privata, conteneva l’obbligo di sostituire l’amministratore della società nel momento in cui lo stesso non fosse stato più in grado di mantenere il predetto ufficio.
In entrambi i primi due gradi di giudizio veniva riconosciuto l’inadempimento di parte resistente che si era rifiutato di compiere quanto previsto nel patto parasociale. Pertanto, il socio inadempiente proponeva ricorso per Cassazione, deducendo che la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto valido un patto parasociale adottato mediante scrittura privata con il quale si derogava allo statuto.
Infatti, secondo il ricorrente, per poter essere ritenuto valido il patto parasociale avrebbe dovuto rivestire necessariamente la forma dell’atto pubblico, così come richiesto dal contratto a cui si riferiva (statuto sociale).
La predetta argomentazione era basata sull’assunto che il patto parasociale venisse qualificato come un contratto preliminare (il quale, ai sensi dell’art. 1351 c.c., deve rivestire la medesima forma prevista per il definitivo).
Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, i patti parasociali devono essere tenuti distinti dagli atti di estrinsecazione e realizzazione dell’organizzazione societaria, quali appunto quelli di modificazione del contratto sociale, giacchè i patti parasociali attengono non al piano organizzativo dell’ordinamento sociale, bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie.
Pertanto, il patto parasociale adottato con scrittura privata con cui le parti si impegnano a modificare lo statuto non può ritenersi invalido, ma è pienamente valido e vincolante. (Cass. Civ. n. 13877/2017)