Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge Fallimentare, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.
In sostanza, Per scongiurare la declaratoria di fallimento occorre che nessuno dei seguenti tre limiti venga superato.
A tal proposito, risulta ormai pacifico in giurisprudenza che l’onere probatorio circa la sussistenza dei requisiti di non fallibilità sia a carico del soggetto debitore.
Ma è sufficiente per il potenziale fallito dimostrare quanto richiesto dall’art. 1 L.F. unicamente con i bilanci d’esercizio?
Secondo la Suprema Corte, a mente della sentenza n. 13746 del 2017, gli ultimi tre bilanci d’esercizio, nonostante rappresentino lo strumento principale nel suddetto contesto, non hanno però valenza di prova legale, dovendo quindi l’imprenditore fornire con altri mezzi la prova in ordine all’insussistenza dei requisiti di fallibilità, qualora i bilanci risultino inattendibili in sede di istruttoria prefallimentare.
Tuttavia, il mancato deposito dei bilanci stessi non può che risolversi in danno al debitore e rendere maggiormente gravoso il suo compito.
Si precisa che per quanto concerne le imprese e le società che non hanno l’obbligo di depositare i bilanci, esse saranno tenute ad assolvere all'onere probatorio in questione mediante documenti che nella sostanza tengano luogo di veri e propri bilanci redatti in modo da consentire l'accesso a una chiara, trasparente, completa e intellegibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa; in mancanza di detti documenti il giudice potrà liberamente valutare la affidabilità della documentazione prodotta e la sua congruità alla luce di tutte le circostanze del caso.