(...) Con riguardo ai creditori l’art. 51 si occupa del maggior effetto nei loro confronti, statuendo che la procedura fallimentare proprio perché apre il concorso degli stessi sul patrimonio del debitore, impedisce che i creditori possano iniziare o proseguire azioni individuali, esecutive o cautelari.
Gli articoli che invece vanno dal 64 al 71, disciplinano la materia degli atti pregiudizievoli ai creditori. Infatti la sentenza che dichiara il fallimento consente la reintegrazione del patrimonio attraverso l’eliminazione di quegli atti di disposizione che, compiuti anteriormente ad essa, risultano essere per l’appunto pregiudizievoli, minacciando le ragioni creditorie. Per fare ciò, la legge si affida agli strumenti della revocatoria ordinaria (art. 66) e revocatoria fallimentare (artt. 64-65/67-69), due istituti aventi funzioni analoghe (reintegrazione del patrimonio), ma con natura differente, dal momento che il primo ha luogo anche al di fuori dell’ambito fallimentare essendo strumento di diritto comune, il secondo, invece, è attivabile solo in presenza della procedura fallimentare nelle ipotesi di atti a titolo gratuito e assimilati ex artt. 64-65 e di atti a titolo oneroso ex art. 67. La ratio che sottende la creazione di quella che viene chiamata revocatoria speciale e la sua semplificazione dal punto di vista dei presupposti richiesti per l’inefficacia degli atti, risiede nel particolare stato in cui si trova il debitore, ossia l’insolvenza, che connotandone negativamente la condizione, fa sì che atti di disposizione eventualmente effettuati prima della dichiarazione di fallimento siano più facilmente revocabili per il solo fatto di essere intervenuti in questo ciclo decisamente avverso e quindi potenzialmente pregiudizievole per i creditori.
Da ultimo la questione dei rapporti giuridici preesistenti, meglio noti come contratti pendenti, per tali intendendosi quei contratti conclusi dal debitore prima del fallimento ma non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti. In poche parole parliamo di un contratto che al momento dell’apertura della procedura, è perfezionato anche nelle eventuali formalità pubblicitarie ma al quale le parti non ancora danno un seguito esecutivo, o, in ogni caso, non ne hanno completato l’esecuzione.
La legge disciplina questi rapporti prevedendo due aree di operatività; da un lato abbiamo l’art. 72, applicabile a livello generale, che dispone la sospensione dell’esecuzione contrattuale fino a quando il curatore non decide che farne, subentrare, previa autorizzazione del comitato dei creditori, ovvero sciogliersi dal vincolo; dall’altro troviamo gli arti. 72-bis-83-bis che regolando singole categorie di contratti, si pongono rispetto alla prima norma in un rapporto di regola a eccezione.
Continuando il nostro iter, approdiamo alla fase immediatamente successiva alla dichiarazione fallimentare, la custodia e amministrazione delle attività fallimentari, che vede d’ora in avanti nel curatore il vero protagonista della scena, dapprima tenuto all’apposizione dei sigilli su tutti i beni del fallito presso la sede principale dell’impresa e su tutti gli altri beni del debitore, e successivamente, una volta consegnatagli tutta la documentazione da lui (scritture contabili, denaro contante, titoli) e rimossi i sigilli, tenuto altresì alla redazione dell’inventario, dandone processo verbale delle attività svolte.
Non è tutto, perché al curatore è richiesto anche la redazione di altri due documenti. Parliamo dell’elenco dei creditori e titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, nonché del bilancio dell’ultimo esercizio, se a ciò non ha precedentemente ottemperato il fallito ai sensi dell’art. 14.
Il vero fulcro dell’intera procedura è collocato nel Capo V della l.f. Infatti la fase dell’accertamento del passivo è quel sub-procedimento che consente la verifica dell’esistenza o meno di creditori, e di conseguenza l’effettiva ragion d’essere della procedura: l’assenza di domande di ammissione al passivo è una delle ipotesi di chiusura del fallimento ex art. 118 co. 1 n. 1.
Spetta al curatore comunicare senza indugio ai creditori del fallito la necessità che questi trasmettano domanda di ammissione secondo le formalità richiesta dall’art. 93 se intendono partecipare al concorso. Sempre al curatore spetta esaminare le singole domande, pronunciarsi con proprie motivate conclusione su ciascuna di queste, redigere separati elenchi di creditori e titolari di diritti, depositare il progetto di stato passivo almeno quindici giorni prima della data prevista per l’esame: durante quest’ultima, il giudice delegato statuirà sulle singole domande anche avuto riguardo della posizione del curatore e al termine della stessa provvederà a rendere esecutivo lo stato passivo con decreto motivato, il cui esito sarà comunicato ai singoli istanti a cura del curatore abilitati tra l’altro a presentare opposizione.
Per quanto concerne la parte conclusionale, vi è innanzitutto la liquidazione dell’attivo. Entro 60 giorni dall’inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione, contenente la pianificazione, le modalità e i termini per la realizzazione dell'attivo, da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Una volta approvato, il programma è comunicato al giudice delegato che ne autorizza l’esecuzione degli atti ad esso conformi. Quindi si procede alle varie vendite, ovvero cessioni di credito secondo l’art. 107, alle quali segue la distribuzione delle somme ricavate prevista dal giudice delegato.
Infine, un breve cenno alla fase ultima dell’intera procedura. L’art. 118 si occupa delle quattro ipotesi che determinano la chiusura del fallimento: come precedentemente accennato, assenza di domande di ammissione; soddisfacimento integrale dei crediti ammessi, o comunque, estinzione degli stessi; ripartizione finale dell’attivo; insufficienza dell’attivo, cioè mancanza di attività tali da rendere utile la prosecuzione della procedura. Tra gli effetti maggiormente rilevanti ci sono la decadenza degli organi procedurali e, soprattutto, quelli inerenti alla cessazione degli effetti sul patrimonio del debitore e incapacità personali ex art. 120.