Affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l’indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa. Tale condizione – dall’entrata in vigore della l. n. 154/1992 – può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun regime di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5609 depositata il 7 marzo 2017.
Il fatto. Il debitore, titolare di un contratto di conto corrente acceso presso un istituto di credito, proponeva giudizio di opposizione innanzi al Tribunale territorialmente competente avverso la procedura di esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti da parte di detto istituto al fine del recupero di tutto quanto dovuto in virtù dell’intercorso rapporto di credito.
Istruita la causa mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale adito accoglieva la contestazione del diritto della banca a procedere in executivis, in quanto dalla ctu era risultato che il debitore aveva corrisposto mediante versamenti eseguiti sul conto corrente di cui era titolare, tutte le somme necessarie all’estinzione dell’obbligazione. Il ctu rilevava, inoltre, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’applicazione della commissione di massimo scoperto e l’irregolare appostamento della data della valuta.
Avverso la decisione resa in primo grado l’istituto /di credito proponeva appello, lamentandosi della circostanza che il giudice di primo grado avesse disatteso l’istanza di richiedere chiarimenti al ctu anche alla luce delle diverse risultanze di una consulenza tecnica redatta nell’ambito di altra causa civile pendente innanzi ad altro Tribunale, ma avente ad oggetto i medesimi rapporti bancari. La Corte distrettuale adita dichiarava con sentenza, inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348–bis c.p.c..
L’istituto di credito, pertanto proponeva ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in primo grado.
Gli Ermellini, hanno ritenuto infondato tra l’altro il terzo motivo di ricorso proposto dall’istituto ricorrente secondo il quale il giudice di prime cure sarebbe incorso in error in procedendo per aver fondato la propria decisione sugli assunti di un elaborato peritale che erroneamente aveva ritenuto di applicare il tasso legale ex art. 1284 c.c. piuttosto che quello convenzionale pattuito dalle parti.
Forma scritta. I Giudici di legittimità affermano inoltre che, nella specie, la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura di conto corrente avrebbe dovuto comportare ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, TUB, la nullità dell’intero rapporto con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte ricorrente, la soluzione praticata in concreto dal CTU – il quale si è limitato a sostituire il tasso convenzionale con quello legale – si mostra comunque più favorevole per l’istituto di credito.