La Corte di Cassazione ha sancito, nella sentenza n. 25201 del 07.12.2016, la legittimità del licenziamento del lavoratore motivato esclusivamente dalla necessità di riorganizzare l’azienda per ottenere profitti maggiori.

La predetta sentenza ha una portata innovativa, nel senso che stravolge la precedente giurisprudenza maggioritaria, dal momento che fino ad ora la legge del 1966 è stata interpretata in maniera più restrittiva. Infatti, le pronunce di merito e legittimità hanno sancito la legittimità del licenziamento del lavoratore solo a fronte di una riorganizzazione aziendale dovuta ad una grave crisi economica dell’impresa.

In tali casi, il licenziamento è giustificato dall’esigenza di evitare la chiusura dell’azienda con conseguente perdita di posti di lavoro nettamente superiore a quella imposta al singolo lavoratore.

Tuttavia, con la sentenza in commento, la Suprema Corte è stata chiara: il licenziamento individuale dovrà essere considerato legittimo anche se finalizzato solo ad una maggiore redditività dell’azienda e, pertanto, orientato al maggior profitto.

In altre parole, viene meno un importante presupposto a tutela del lavoratore, quello che subordinava la perdita del posto di lavoro alla condizione che l’impresa versasse in gravi condizioni economiche.

La Corte di Cassazione nella motivazione, richiamando la legislazione comunitaria e quella nazionale, rileva che non esiste alcun divieto di licenziamento motivato dal solo profitto ed esemplifica alcuni casi in cui il lavoratore potrebbe perdere il posto di lavoro in modo giustificato a fronte dell’esigenza di una modifica della struttura organizzativa: ad esempio l’esternalizzazione della mansione a soggetti terzi o la soppressione della mansione al quale il dipendente era addetto. 

Una presa di posizione della Cassazione che farà discutere, da un lato i lavoratori rischiano di essere meno tutelati, dall’altro le imprese potranno migliorare la loro competitività e i loro guadagni.

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