La sentenza n. 20039 del 2016 della Corte di Cassazione ha stabilito che il singolo condomino può usucapire le quote degli altri condomini, anche ove non vi sia stata una vera e propria interversione del possesso, essendo però necessaria la dimostrazione di aver goduto del bene in modo pieno ed esclusivo.

Nel caso di specie, un condomino era stato convenuto in giudizio dopo che, in seguito ad alcuni lavori di ristrutturazione sul proprio immobile, aveva chiuso un porticato condominiale e aveva demolito un pozzo, oltre a dei lavatoi.

I condomini, in qualità di attori, chiedevano al tribunale adito la rimozione delle opere murarie utilizzate per chiudere il porticato, il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni. Il condomino convenuto eccepiva l’intervenuta usucapione delle parti comuni delle quali si era impossessato in modo esclusivo.

Il tribunale di primo grado accoglieva la domanda, dichiarando illegittime le opere murarie e condannando il condomino al risarcimento dei danni e al ripristino dei luoghi. La Corte d’Appello confermava la sentenza del giudice di prime cure.

Tuttavia, la Cassazione, con la sentenza in commento ha affermato un principio importante: i singoli condomini possono usucapire le quote degli altri condomini senza la necessità di operare una vera e propria interversione del possesso. A tal proposito, però, si deve assolutamente dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus".

Pertanto, colui che asserisce di aver usucapito deve provare di aver mantenuto, nei confronti degli altri condomini, una condotta volta a dimostrare la propria intenzione di non possedere come semplice compossessore ma come proprietario esclusivo.

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