News

 MARCHIO LA MORGIA

 

La sentenza n. 20039 del 2016 della Corte di Cassazione ha stabilito che il singolo condomino può usucapire le quote degli altri condomini, anche ove non vi sia stata una vera e propria interversione del possesso, essendo però necessaria la dimostrazione di aver goduto del bene in modo pieno ed esclusivo.

Nel caso di specie, un condomino era stato convenuto in giudizio dopo che, in seguito ad alcuni lavori di ristrutturazione sul proprio immobile, aveva chiuso un porticato condominiale e aveva demolito un pozzo, oltre a dei lavatoi.

I condomini, in qualità di attori, chiedevano al tribunale adito la rimozione delle opere murarie utilizzate per chiudere il porticato, il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni. Il condomino convenuto eccepiva l’intervenuta usucapione delle parti comuni delle quali si era impossessato in modo esclusivo.

Il tribunale di primo grado accoglieva la domanda, dichiarando illegittime le opere murarie e condannando il condomino al risarcimento dei danni e al ripristino dei luoghi. La Corte d’Appello confermava la sentenza del giudice di prime cure.

Tuttavia, la Cassazione, con la sentenza in commento ha affermato un principio importante: i singoli condomini possono usucapire le quote degli altri condomini senza la necessità di operare una vera e propria interversione del possesso. A tal proposito, però, si deve assolutamente dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus".

Pertanto, colui che asserisce di aver usucapito deve provare di aver mantenuto, nei confronti degli altri condomini, una condotta volta a dimostrare la propria intenzione di non possedere come semplice compossessore ma come proprietario esclusivo.

LO STUDIO

Lo studio nasce a Lanciano nel 1987 dall’iniziativa dell’Avv. Camillo La Morgia ed oggi riunisce professionisti con differenti background e competenze consolidate in una varietà di settori del diritto.

Le metodologie di lavoro adottate dallo Studio si caratterizzano per un approccio fortemente focalizzato su specifiche aree di attività che consente di fornire assistenza e consulenza legale.

La capacità organizzativa e il livello di esperienze consentono allo Studio di gestire anche operazioni complesse, garantendo sempre un lavoro accurato e un saldo rapporto fiduciario tra il singolo professionista e il cliente.

Professionisti

AVVOCATO FONDATORE
CAMILLO LA MORGIA

AVVOCATO
SUPERIA SILVANA BUTERA

AVVOCATO
ANGELA GIANCRISTOFARO

AVVOCATO
FRANCESCO GIANCRISTOFARO

AVVOCATO
MARIO LA MORGIA

AVVOCATO ECCLESIASTICO
MARIACONCETTA LA MORGIA

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
LICIA FANTINI

Contatti

fb

 

Contattaci ai seguenti recapiti


Via per Fossacesia n. 38 - 66034 LANCIANO

Via Vetere n. 7 - 20123 MILANO


0872 71 07 70

 
328 7010222 

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

Privacy Policy

Il presente sito utilizza i "cookie" per il suo funzionamento e per facilitarne la navigazione.