La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la sentenza n. 42572 del 07.10.2016, torna ad affermare dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità relativi alla configurabilità del concorso del consulente esterno di una società nel reato di bancarotta fraudolenta.
L’ipotesi suddetta potrebbe verificarsi ogniqualvolta un soggetto estraneo all’impresa fallita realizzi una condotta efficiente per la produzione dell'evento in concorso col fallito.
Sul punto, risulta altresì necessario che il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa.
In particolare, con riferimento all'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il soggetto esterno alla società può concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolativa di quella del cd. intraneus, nella consapevolezza della funzione di supporto alla "distrazione", per cui, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, può dirsi che a configurare la responsabilità dell'extraneus per concorso nel reato è sufficiente l'incidenza causale dell'azione dello stesso extraneus ai fini distrattivi.
Sotto il profilo soggettivo, invece, il dolo del soggetto esterno concorrente nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dell'amministratore della società fallita, non richiede la prova del previo concerto dell'extraneus con quest'ultimo, essendo sufficiente la dimostrazione del dolo generico, consistente nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un impoverimento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non richiedendosi, per l'appunto, la specifica conoscenza del dissesto della società.
Analoghe considerazioni vengono svolte dalla Suprema Corte in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rispetto alla quale il riconoscimento del concorso del soggetto esterno postula l'accertamento dell'efficienza causale della sua condotta e la consapevolezza in ordine alla sua incidenza sul versante della regolarità e correttezza della rappresentazione documentale della società poi fallita, ad opera del responsabile di quest'ultima, non essendo richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, in quanto il dolo risulta integrato dalla volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori.