A poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, la legge n. 68/2015 (concernente i cd. ecoreati ex artt. 452-bis ss.) è stata di recente sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione che ne ha dato importanti interpretazioni sotto diversi profili.
La Corte, in particolare, è intervenuta alla luce di una vicenda giudiziaria sorta nel 2015 quando un progettista e direttore dei lavori di dragaggio di un fondale veniva accusato di non aver rispettato le norme disposte per questo tipo di attività, provocando dispersione di sedimenti e materiali inquinanti in essi contenuti nelle acque circostanti. Veniva perciò sottoposto a sequestro preventivo parte del fondale e il cantiere in questione su pronuncia del g.i.p., successivamente impugnata ed annullata dal Tribunale del riesame al quale la società esecutrice dei lavori aveva presentato ricorso: quest’ultimo, infatti, nonostante l’abusività della condotta riconosciuta, escludeva una compromissione o un deterioramento delle acque significativo. Pertanto, contro il predetto annullamento, il pm ricorreva in Cassazione.
Con sentenza n. 46170 emessa in data 3 novembre 2016, la Sez. III della Cassazione Penale ha provveduto a stabilire con esattezza la fattispecie integrativa del summenzionato reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis c.p. con riferimento innanzitutto al requisito dell’abusività della condotta. Rispetto a questo, la Corte ha richiamato la normativa del delitto di attività organizzata al traffico illecito di rifiuti, anch’essa provvista del medesimo requisito e ritenuta senz’altro applicabile al caso in esame, ma dalla quale differisce, però, per la connotazione in senso ampio che ne viene data dalla dottrina, “comprensiva non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative.”
Precisato ciò, l’attenzione viene poi rivolta agli effetti che la condotta deve cagionare, rappresentati da una “compromissione” o “deterioramento” della matrice ambientale o dell’ecosistema. Più precisamente, entrambi i termini vengono sviscerati nel loro significato letterale che porta “nel caso della compromissione, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale”, mentre “in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale”, con conseguente inutilità, ai fini dell’applicazione della norma in esame, dell’ “eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452-quater c.p.”.
Per finire, la Corte si sofferma sul grado di intensità caratterizzante l’alterazione in oggetto che specifica dover essere “significativa”, dotata cioè di incisività e rilevanza, e “misurabile”, cioè oggettivamente rilevabile, anche se, in mancanza di riferimenti espliciti a parametri di settore, questi dovranno senza dubbio essere interpretati come “utili riferimenti” e non come vincoli assoluti.