La locuzione business judgment rule è stata creata dalla giurisprudenza americana e configura una regola secondo la quale gli amministratori di una società non possono essere chiamati a rispondere di scelte imprenditoriali che si rivelano errate, a meno che non sia possibile evidenziare profili di negligenza, omissioni e assenza di verifiche nella fase di decisione e attuazione di tali azioni.

In sostanza, la regola stabilisce che l’operato dei membri del board si presume corretto e non contestabile fino alla prova che hanno violato un duty of care, configurandosi una forte presunzione in favore del consiglio di amministrazione e dei singoli amministratori.

Infatti, secondo il suddetto principio, le scelte di gestione degli amministratori sono sottratte al controllo del giudice, dal momento che essi non hanno l’obbligo giuridico di amministrare la società con successo.

Ciò che forma oggetto del sindacato del giudice, infatti, riguarda esclusivamente le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi in capo agli amministratori, e cioè il rispetto degli obblighi generali e specifici dell’ordinamento.

Tuttavia la business judgment rule non è assoluta e, pertanto, la giurisprudenza ha elaborato un duplice limite all’operatività della predetta regola.

Il primo è che la scelta di gestione è insindacabile solo se essa è stata legittimamente compiuta (modo in cui è stata assunta); il secondo è che la scelta è insindacabile solo se non è irrazionale (sindacato sulle ragioni per cui la scelta compiuta è stata preferita ad altre).

In sostanza, non basta che l’amministratore abbia assunto tutte le informazioni necessarie e abbia eseguito tutte le verifiche del caso, essendo necessario che le informazioni e le verifiche così assunte abbiano indotto lo stesso ad una scelta razionale (Trib. Roma del 2015).

Alla luce delle considerazioni svolte, risulta necessario coordinare la business judgement rule con i principi giuridici italiani che governano la responsabilità degli amministratori di società di capitali e può affermarsi che, qualora i membri del cda abbiano compiuto scelte, seppur errate dal punto di vista economico, in cui non sia possibile ravvisare profili di colpevolezza, essi saranno esenti da qualsiasi responsabilità giuridica.

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