La L. 3/2012, all’art. 12 bis, ha introdotto la possibilità, per coloro che si trovano in stato di difficoltà a gestire i propri debiti, di ricorrere al c.d. piano del consumatore.

Si tratta, in sostanza, dell’opportunità di rinegoziare i propri debiti attraverso un piano di ristrutturazione e di chiudere mediante un “saldo e stralcio”, guidato dal giudice, tutte le pendenze con i creditori.

A tale procedura non può accedere chiunque, ma solo la persona fisica che abbia contratto dei debiti per scopi estranei alla propria attività professionale e imprenditoriale, ossia il consumatore.

La qualifica di consumatore, tuttavia, non è sufficiente. Infatti è altresì necessario che: 1) il patrimonio del consumatore sia inferiore al debito complessivo (situazione di sovraindebitamento); 2) il consumatore non deve essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo della legge numero 3/2012 che regola il piano e non deve aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; 3) il consumatore non deve aver già presentato la domanda in esame nei cinque anni precedenti.

Per ciò che concerne il contenuto del piano, l’art. 8 della legge citata precedentemente consente la possibilità di soddisfare i crediti mediante qualsiasi modalità, purché, nei casi in cui i beni e i redditi del consumatore non siano idonei a garantire la realizzabilità del piano, la domanda sia sottoscritta da uno o più terzi che ne garantiscano la fattibilità.

Ai sensi dell’art. 9 della L. 3/2012, la proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.

Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

Unitamente alla proposta devono essere depositati: l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonche’ l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti, fissa immediatamente con decreto l’udienza.

Tra il giorno del deposito della proposta “e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni”.

Inoltre, il giudice sospende gli eventuali procedimenti di esecuzione forzata, se ritiene che la loro prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.

Solo dopo aver verificato la fattibilità del piano e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti, il giudice procede all'omologazione.

In ogni caso, l'omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta.

E’ fondamentale sottolineare che l’omologazione del piano può avvenire anche in caso di contestazioni da parte dei creditori, dal momento che è il giudice l’unico soggetto legittimato a decidere se il consumatore possa accedere o meno alla procedura.

Una volta che il piano sia stato omologato, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. 

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